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Il Tribunale della Rota Romana, più diffusamente conosciuto con l’antica denominazione di Sacra Rota, è un dicastero della Curia Romana ed è il Tribunale ordinario della Santa Sede.
Questo tribunale funge ordinariamente da istanza superiore del grado di appello presso la Sede Apostolica per tutelare i diritti nella Chiesa e provvede all’unità della giurisprudenza.
Fonti vaticane fanno risalire il suo nome da un recinto di forma circolare intorno al quale in origine si disponevano i Prelati Uditori per valutare le istanze ed emettere le sentenze.
La Rota Romana giudica per turni è ed essenzialmente un Tribunale di Appello.
Il Tribunale ha diverse competenze ma la grande maggioranza della cause discusse presso questo Tribunale riguarda le procedure per la dichiarazione delle cause di nullità matrimoniale.
Esse riguardano i matrimoni celebrati con rito cattolico, fra due cattolici oppure tra un coniuge cattolico ed uno ateo o di altra confessione religiosa.
Il ricorso al Tribunale della Rota per le cause di nullità matrimoniale è facoltativo in primo ed in secondo grado; è obbligatorio nel terzo grado.
Impropriamente si usa il termine “ annullamento “ del matrimonio: si tratta invece di una dichiarazione di nullità non potendo il vincolo coniugale, se sorto con valido consenso, essere in seguito annullato.
RICONOSCIMENTO IN ITALIA DELLE SENTENZE DELLA ROTA ROMANA
La dichiarazione di nullità del matrimonio religioso non comporta contestualmente anche la nullità del matrimonio civile, perché l’ordinamento Italiano ha la facoltà di riconoscere la sentenza ecclesiastica attraverso una procedura detta “delibazione”.
Inoltre la delibazione della sentenza che dichiara la nullità del matrimonio concordatario, qualora non contrasti con altra sentenza emessa dal giudice italiano e passata in giudicato, fa venir meno l’eventuale obbligo di mantenimento fatti salvi gli effetti verso il coniuge in buona fede.
Il matrimonio, quand’anche dichiarato nullo, non fa venire meno lo status di figlio legittimo alla prole