Le persone che decidono di convivere senza il vincolo formale del matrimonio sono sempre più numerose. Sono le famiglie di fatto, anche se nella terminologia giuridica si parla di convivenza more uxorio, vale a dire “secondo il costume matrimoniale”.

Ciò che definisce una famiglia o di fatto è la comunanza di vita e di interessi e l’assistenza morale e materiale reciproca. La legge riconosce come famiglia legittima solo quella fondata sul matrimonio, per questo la convivenza per molto tempo è stata priva di tutela giuridica. Tuttavia, data la rilevanza assunta nel corso degli anni, alcuni passi avanti sono stati fatti anche se in modo frammentario. Sul piano della giurisprudenza, in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che la nozione di famiglia non deve essere limitata a quella basata sul matrimonio, ma si estende ad altre formazioni sociali, comprese le coppie non sposate e le unioni di persone dello stesso sesso.

Coppia e convivenza di fatto

Sul piano normativo, le principali novità sono state introdotte con la Legge n. 76/2016, meglio conosciuta come Legge Cirinnà. A seguito delle modifiche introdotte nel nostro ordinamento, oggi la convivenza può realizzarsi in due modi diversi.

  • La convivenza semplice si ha quando la coppia sceglie di non formalizzare l’unione né registrarla in comune. In questo caso si parla di coppia di fatto e i diritti e le tutele sono molto limitati.
  • Se la coppia formalizza l’unione con una dichiarazione all’anagrafe di residenza, si ha la convivenza di fatto. Ai conviventi sono riconosciute alcuni diritti e tutele, come il diritto di visita e assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia.

Il termine della convivenza non è regolamentato come la separazione o il divorzio. Questo significa ad esempio che non è previsto il diritto al mantenimento, a meno che non sia stato stabilito a monte con un contratto di convivenza. Così come il contributo degli alimenti è previsto solo se uno dei due ex conviventi si trova in caso di bisogno e non è in grado di mantenersi autonomamente.

L’istituto delle unioni civili

La Legge Cirinnà ha regolamentato anche le unioni civili, vale a dire le unioni di persone dello stesso sesso a cui l’ordinamento riconosce uno status giuridico analogo a quello del matrimonio. L’unione si costituisce con una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile in presenza di due testimoni.

Ogni componente della coppia omosessuale si impegna alla convivenza e all’assistenza morale e materiale ed è tenuto a contribuire alle necessità condivise in proporzione alle proprie risorse e possibilità di lavoro. Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, ma al momento della costituzione dell’unione civile è possibile scegliere la separazione dei beni. La legge estende la disciplina delle successioni alle unioni civili, quindi ai partner spetta una quota ereditaria.

La cessazione dell’unione è molto più semplice e veloce rispetto a quanto avviene per il matrimonio. È sufficiente comunicare all’Ufficiale di Stato Civile l’intenzione di mettere fine all’unione, anche da parte di una sola delle parti coinvolte. A distanza di tre mesi è possibile richiedere il divorzio.

Laura Gaetini e gli altri professionisti del suo studio legale sono avvocati familiaristi specializzati nelle tematiche di convivenza di fatto e unione civile. Affiancano tutte le coppie che decidono di formalizzare il proprio legame pur senza il vincolo del matrimonio e ricevono nelle sedi di Torino, Milano, Roma e Cuneo.