In situazioni particolarmente delicate, quando ad esempio il minore non ha lo stato di adottabilità oppure mancano dei requisiti da parte delle persone adottanti, la legge italiana prevede una formula di adozione speciale, detta più propriamente adozione in casi particolari.

L’adozione speciale è possibile ad esempio:

  • quando per il minore manca lo stato di abbandono
  • quando non esistono i presupposti per l’affidamento preadottivo
  • quando il minore è orfano di madre e di padre e fa domanda di adozione qualcuno dei familiari fino al sesto grado oppure persone legate al minore in modo stabile
  • da parte del coniuge quando il minore è figlio dell’altro coniuge.

A esclusione dell’ultimo esempio, in questi casi particolari l’adozione è possibile anche per la coppia di fatto o per la singola persona. Occorre però tenere presente che sono richiesti dei presupposti ulteriori, mentre gli effetti sono limitati rispetto all’adozione legittimante.

Per l’adozione speciale l’adottante e l’adottato devono esprimere il proprio consenso. Se il minore ha compiuto i 14 anni dovrà dichiarare il consenso davanti al Tribunale dei Minori. Se ha compiuto i 12 anni oppure ha un’età inferiore ma ha capacità di discernimento, deve comunque essere sentito dal giudice. Se non ha ancora 12 anni compiuti oppure non è capace di esprimere il consenso, dev’essere sentito il suo legale. Le condizioni cambiano, invece, in caso di adozione di un maggiorenne.

Riguardo agli effetti dell’adozione in casi particolari:

  • il minore non acquisisce legami di parentela con la famiglia che lo accoglie e conserva il cognome della famiglia di origine, anche se preceduto dal cognome della famiglia adottante, mentre acquisisce i diritti successori;
  • la famiglia originaria perde la responsabilità genitoriale anche se il minore mantiene diritti e doveri nei suoi confronti;
  • la famiglia adottante si impegna a educare, istruire e mantenere l’adottato, ma non acquisisce diritti successori da parte dell’adottato.

L’adozione in casi particolari può essere revocata da parte del Tribunale se si manifestano circostanze gravi che danneggiano il rapporto di fiducia e affetto tra le parti.