Per proteggere un soggetto fragile dal pericolo di arrecare danni a se stesso, ma anche per tutelarlo da azioni pregiudizievoli compiute da altri, è possibile ricorrere agli istituti di interdizione e inabilitazione.

  • L’interdizione può essere chiesta per un maggiorenne – o un minorenne emancipato – che si trova in uno stato di infermità mentale ed è incapace di provvedere ai propri interessi.
  • L’inabilitazione può essere chiesta se lo stato in cui si trova il maggiorenne non è così grave da rendere necessaria l’interdizione. L’inabilitazione si può richiedere anche per una persona non udente o non vedente dalla nascita, che risulta incapace di provvedere a se stessa. E infine per una persona che espone se stessa o la famiglia a rischi economici poiché sperpera denaro oppure abusa di alcool o sostanze psicotrope.

In entrambi i casi, sia per l’interdizione sia per l’inabilitazione, gli effetti decorrono dal giorno stesso della sentenza. In genere, il giudice nomina anche il tutore dell’interdetto e il curatore dell’inabilitato.

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