Se la vedova vuole diventare mamma

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A riprova che, con l’aiuto della scienza, la realtà di oggi supera la fantasia di ieri, la moderna applicazione delle nuove tecniche riproduttive può addirittura consentire ad una vedova di concepire un figlio con il suo defunto marito.
Sembra un film fantasy, invece si tratta di una pratica, vietata in Italia ma possibile all’estero, nota con il nome di “fecondazione dopo la morte” consistente nell’inseminazione – con gamete conservato presso una banca del seme – oppure nell’impianto in utero di un embrione – formato in provetta e crioconservato – su richiesta della donna dopo la morte del partner.

Dal 2004 questa procedura è rigorosamente vietata dalla legge italiana che consente l’accesso alle tecniche procreative solo a coppie di persone entrambe viventi.
Prima di questo espresso divieto che risale a dieci anni fa, tuttavia, ci fu a Palermo il caso di una vedova che, successivamente alla morte del marito, ottenne dal Tribunale l’autorizzazione all’impianto nell’utero dell’embrione generato in provetta quando il coniuge era ancora vivo. In quel caso, mancando un esplicito divieto legislativo intervenuto solo nel 2004, il giudice ritenne prioritario garantire la chance di vita dell’embrione, nonché il diritto del coniuge superstite a non interrompere quel progetto procreativo avviato anche con l’apporto del proprio gamete.
La legge 40/2004 nel vietare il ricorso alla fecondazione dopo la morte solleva però una problematica: che fine farà quell’embrione creato in provetta prima della morte del padre, che non può essere né distrutto né crioconservato in eterno?
Il divieto di impiantare l’embrione dopo la morte del padre si scontra infatti con il divieto di soppressione dell’embrione stesso.
L’interrogativo esistenziale, ancor prima che giuridico, è: meglio nascere senza un padre o non nascere del tutto?

Articolo pubblicato su ECO DI BLIELLA del 27 ottobre 2014


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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