Rompere il fidanzamento: a volte non conviene

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Non c’è bisogno di citare Julia Roberts e il suo celebre personaggio della promessa sposa eternamente in fuga per riconoscere il fatto che le nozze sono e devono essere una libera scelta: nessuno può imporre un matrimonio non voluto, e non è prevista alcuna conseguenza per chi prima si fidanza e poi decide di non sposarsi più.

Ciò non di meno, la legge prevede che la promessa di matrimonio fatta per atto pubblico, scrittura privata o risultante dalle pubblicazioni obblighi il futuro coniuge che cambia idea senza motivo a risarcire il danno per le spese fatte e le obbligazioni contratte per il futuro matrimonio. In caso di promessa infranta, le parti sono obbligate a restituire i doni fatti durante il fidanzamento: è sufficiente, in tal caso, farne semplice richiesta. L’anello di fidanzamento, emblema del progetto matrimoniale, va restituito su richiesta dell’interessato entro un anno dalla rottura della promessa, specialmente quando si tratta di un anello di famiglia. Se la promessa di matrimonio è fatta in modo solenne è accordata una tutela maggiore al partner abbandonato ingiustamente, che può pretendere non solo la restituzione dei doni fatti a causa della promessa, ma anche il risarcimento del danno subito. Esiste comunque una ricca casistica di giuste motivazioni che liberano il partner che ha rotto il fidanzamento da qualsiasi richiesta di risarcimento: ad esempio l’essere incorso in un fallimento o aver perso il posto di lavoro; la scoperta che il partner ha la tendenza al gioco o la dedizione alla droga o all’alcol; la scoperta di malattie sessuali; il mutamento di religione o di cittadinanza; la scoperta di un figlio avuto da una precedente relazione, di precedenti penali fino ad allora taciuti o di un tradimento.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 26 agosto 2013 


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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