Niente più casalinghe mantenute a vita: se la donna è in grado di lavorare non ha diritto al mantenimento

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I tempi sono cambiati e anche i nostri Giudici sembrano accorgersene.

Se fino a non troppo tempo fa, in una concezione “patriarcale”della famiglia, le donne venivano spesso relegate, volontariamente o meno, al ruolo di “angelo del focolare” mentre il marito, da solo, sorreggeva gli oneri economici di tutta la famiglia, oggi questa anacronistica visione si scontra con la realtà moderna.

Per motivi sia culturali che prettamente economici, oggigiorno sono pochi i nuclei familiari che possono permettersi il lusso di contare su un unico stipendio e sempre più donne, fortunatamente, affiancano alla veste di moglie e madre quella di lavoratrice.

Secondo i giudici della Cassazione questo deve valere anche in caso di separazione o divorzio: se la moglie durante il matrimonio ha scelto di fare la casalinga, non può pretendere di essere mantenuta a vita dall’ex marito, soprattutto quando è ancora giovane, priva di figli piccoli, e non sussiste alcuna forma di “handicap” che la renda inabile al lavoro.

La rivoluzionaria sentenza della Suprema Corte n. 11870/2015 chiarisce proprio questo concetto: ciascun ex coniuge deve provvedere a se stesso e non si può obbligare il marito a mantenere a vita la moglie se questa ha idonea “capacità lavorativa”, alla luce dell’età, dell’assenza di impegni connessi alla maternità, delle condizioni di salute e del possesso di risorse intellettive.

Per evitare forme di “parassitismo”, nel valutare la sussistenza del diritto al mantenimento, si devono considerare le rispettive “potenzialità economiche”, intese non solo come disponibilità attuali di introiti, ma anche come attitudine a procurarsi autonomamente ulteriori guadagni.

Alla luce di questa sentenza viene da riflettere sull’opportunità di introdurre i cd. “patti prematrimoniali”.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 30 novembre 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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