Il mantenimento del figlio va versato anche ad agosto

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Come ogni anno arriva l’estate e l’afa di agosto surriscalda e riaccende la polemica tra genitori separati: “Se il ragazzo viene due o tre settimane in vacanza con me, perché ti devo versare lo stesso il mantenimento come ogni mese?”

La Nona sezione civile del Tribunale di Milano, con sentenza del 1° Luglio 2015, ha chiarito una volta per tutte l’annosa questione: il genitore non collocatario è tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento per il figlio anche nel periodo estivo, a nulla rilevando il fatto che nel mese di agosto il bambino trascorra del tempo in vacanza con lui.

Quando i genitori si separano infatti, siano essi sposati o conviventi more uxorio, il Giudice della famiglia stabilisce e quantifica una somma in monete che ogni anno il genitore non convivente con i figli è tenuto a versare all’altro per contribuire al loro mantenimento: trattandosi di un onere rilevante, il Giudice consente di frazionare il debito in rate mensili suddivise in 12 mesi.

Il genitore non convivente non può rifiutarsi di versare l’assegno di mantenimento nel mese di agosto, o in altro periodo estivo in cui tiene il figlio con sé, poiché il versamento durante il mese di agosto costituisce soltanto una “quota” della somma globale determinata per tutte le necessità del minore.

Andrà allora esclusa ogni sospensione o riduzione dell’assegno periodico poiché il contributo a carico del genitore si configura come una sorta di “rata”, una somma astrattamente frazionata per comodità del debitore, che non può essere sospesa per il solo fatto che i figli trascorrano alcune settimane in vacanza con il genitore non collocatario.

Il Tribunale di Milano ha dunque messo un punto fermo, chiarendo la questione una volta per tutte: speriamo che adesso non ci siano più troppe discussioni sotto gli ombrelloni.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA del 27 giugno 2016


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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