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Se uno dei due coniugi, a seguito di separazione o divorzio, abbia insufficiente reddito proprio e la separazione o il divorzio non sia addebitabile a lui per colpa, il giudice può stabilire che l’altro coniuge corrisponda un assegno di mantenimento (art. 156, 1°co. c.c.).

L’assegno permette di godere dello stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio, sempre che il coniuge obbligato si trovi nella condizione economica di poterlo versare. Il coniuge a cui spetta l’assegno può comunque rinunciarvi.
In caso di inadempimento, su richiesta del beneficiario, potrà essere ordinato il sequestro dei beni dell’obbligato, oppure potrà essere ordinato a terzi (es. al datore di lavoro del coniuge obbligato) il versamento della somma dovuta.
Il provvedimento con cui il Giudice dispone la corresponsione dell’assegno di mantenimento può in ogni tempo essere modificato o revocato qualora vi siano giustificati motivi o intervengano fatti nuovi.
Il coniuge a cui è addebitata la separazione non ha diritto al mantenimento. Tuttavia, egli avrà comunque diritto agli alimenti (che a differenza del mantenimento corrispondono ad una somma sufficiente a permettere la sussistenza) quando viva in uno stato di particolare indigenza e povertà (art. 156, 3° co. c.c.).

L’assegno di divorzio ha natura diversa dall’assegno di mantenimento e da quello alimentare, concessi durante la separazione, che presuppongono una continuazione del rapporto coniugale. L’assegno divorzile può avere esclusivamente una natura assistenziale, una natura risarcitoria (per cui bisogna accertare la causa che determina la rottura del rapporto), una natura compensativa (per cui è necessario valutare gli apporti di ciascun coniuge alla conduzione familiare) il versamento dell’assegno divorzile è riconosciuto ad uno dei coniugi poiché questi ha diritto di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio. L’assegno può essere oggetto di rinuncia, ma anche in questo caso, se sopraggiunge uno stato di bisogno, sarà possibile revisionare le decisioni assunte precedentemente dal tribunale. L’assegno divorzile può essere corrisposto mensilmente, oppure in unica soluzione. Qualora sia liquidato in un’unica soluzione viene meno qualunque diritto della parte che lo ha ricevuto a proporre ulteriori richieste economiche. Se l’assegno viene versato mensilmente, il coniuge che lo riceve, in caso di morte dell’ex coniuge, potrà avere una quota dell’eredità proporzionale alla somma percepita con assegno mensile e vedersi riconosciuto automaticamente il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota di essa. L’assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce abbia nuove nozze. Qualora l’obbligato non versi l’importo stabilito è possibile agire esecutivamente nei suoi confronti o nei confronti di chi è suo debitore (ad esempio il datore di lavoro o una banca), quindi può essere soggetto a pignoramento anche lo stipendio o la pensione.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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