L’assegno per i figli maggiorenni quando è legittimo

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Quando il figlio compie i 18 anni, l’assegno di mantenimento cui è tenuto al pagamento uno dei due genitori, è dovuto al figlio direttamente o continua ad essere dovuto all’altro genitore?

La legge sull’affidamento condiviso ha stabilito che, nel caso in cui un genitore sia tenuto a versare un assegno di mantenimento al figlio maggiorenne tale assegno debba essere versato, salvo diversa determinazione del giudice, direttamente al figlio. In realtà, anche prima dell’introduzione della legge si è sempre discusso se, nell’ipotesi in cui un genitore sia tenuto a versare un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, titolare del
diritto a richiederlo e riceverlo dovesse ritenersi il genitore o il figlio stesso. La giurisprudenza, dal canto suo, ha continuato a far riferimento al precedente orientamento ritenendo sussistente una legittimazione concorrente del genitore con cui il figlio, ovvero la possibilità per entrambi di richiederlo. La questione è di non poco conto se si pensa che il genitore convivente con il figlio maggiorenne, ma non economicamente indipendente quotidianamente anticipa le spese per il figlio
stesso e con il proprio lavoro, anche domestico, si trova a dover far fronte agli esborsi relativi alle sue esigenze. A volte provvedimenti che prevedono la corresponsione direttamente in capo al figlio possono creare il problema al genitore che vive con il figlio, perché questo si trova a dovere corrispondere per intero il mantenimento dello stesso, trovandosi nel l’imbarazzo di chiedere al figlio un aiuto per il pagamento del mutuo o del canone di locazione.
In sintesi si deve rilevare che – dopo l’entrata in vigore della legge sull affidamento condiviso – il giudice, in caso di convivenza tra genitore e figlio maggiorenne dispone il versamento dell’assegno per il figlio o direttamente allo stesso o al genitore.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 13 gennaio 2014


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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