L’ascolto del minore: diamo voce ai nostri figli

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Con l’abbandono dell’anacronistica concezione patriarcale della famiglia, con moglie e figli soggetti al potere insindacabile del “pater”, il nostro diritto ha compiuto passi di grande civiltà giuridica passando dalla configurazione dei figli come “oggetto” di diritti alla più moderna e progredita concezione dei figli come “soggetti” autonomi di diritto, dotati di una “voce in capitolo” che va riconosciuta e ascoltata.

Negli anni ‘90, le Convenzioni Internazionali cui l’Italia ha aderito, promuovevano il principio di autodeterminazione e dell’ascolto dei minori.
L’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo e l’art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori, infatti, obbligano gli Stati aderenti a garantire al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere la propria opinione su ogni questione che lo riguarda, con possibilità di essere ascoltato nelle procedure giudiziarie o amministrative.
Con la riforma del 2013-2014, l’Italia si è finalmente allineata coi principi promossi dalle fonti internazionali, introducendo due articoli che riconoscono una voce ai figli.
L’art. 315 bis, comma 3, c.c. proclama espressamente “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.
Ancora più nello specifico, l’art. 336 bis c. c. disciplina l’ascolto del minore da parte del Giudice con esperti o ausiliari eventualmente avvalendosi di vetro specchio o impianti citofonici per proteggere il minore da pressioni psicologiche.
L’obbligo di ascolto viene meno solo se contrario all’interesse del minore o manifestamente superfluo, in ogni caso il Giudice dovrà darne atto con provvedimento motivato.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 25 maggio 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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