Categorie:
La sindrome da alienazione parentale detta sinteticamente “PAS” è una condizione che può presentarsi nelle situazioni di separazione o divorzio conflittuali, quando un figlio in seguito a forte condizionamento di un genitore (genitore alienante), mette in atto comportamenti di denigrazione e di rifiuto nei confronti dell’altro (genitore alienato).
E’ purtroppo frequente che l’astio che rimane tra due coniugi in seguito alla separazione venga riversato sui figli ed allora può accadere che il genitore che ha il figlio presso di sé, nella maggior parte dei casi la madre cerchi di allontanarlo dall’altro genitore, nella maggior parte dei casi così facendo per “punire” l’ex consorte. Nonostante questo comportamento patologico fosse stato studiato anche prima degli anni 80, tuttavia soltanto nel 1980 Richard Gardner è stato il primo autore a classificarlo come una sindrome relazionale individuando otto sintomi primari che caratterizzano la PAS. 1. la campagna di denigrazione del figlio nei confronti del genitore 2. eccessivo e non giustificato criticismo nei confronti del genitore alienato. 3. Il minore nutre per il genitore alienato solo sentimenti negativi, mentre per l’alienante solo positivi 4. Il minore afferma che la scelta di rifiuto di un genitore sia propria e non influenzata dall’altro genitore 5. il supporto immediato ed automatico che il figlio manifesta verso il genitore alienante 6. la mancanza di senso di colpa nel minore per la crudeltà ed insensibilità verso il genitore alienato 7. il minore utilizza frasi ed affermazioni del genitore alienante ( si esprime utilizzando gli stessi termini) 8. il bambino tende ad estende l’ostilità anche ai familiari ed amici del genitore alienato. Il riconoscimento giuridico della PAS è storia recente e controversa, seppur riconosciuta in varie sentenze, è stata negata da una recentissima ( Cassazione 2013)che ha affermato che la Pas non sia una malattia e che pertanto una perizia che si fondi su tale base costituisce devianza dalla scienza medica e non potrà costituire oggetto per l’adozione di un provvedimento del giudice.