Figli che rifiutano il genitore e genitori che ostacolano la relazione tra figli e l’altro genitore

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La legge di riforma cosiddetta Riforma Cartabia, ha voluto introdurre uno strumento di tutela per i casi in cui il figlio minore rifiuti di incontrare uno dei due genitori o per i casi nei quali sia uno dei due genitori ad ostacolare la relazione con l’altro.

Il comprensibile carico di sofferenza che accompagna la maggior parte delle procedure di separazione spesso porta con sé  la sensazione  di avvertire il figlio come una prosecuzione di se stessi, anziché un individuo autonomo  altro da sé, il quale richiede per una crescita funzionale e sana la compresenza sia della figura materna che di quella paterna.

E’ forse fin troppo scontato dire che le due funzioni dovrebbero essere esercitate contemporaneamente, con una buona alleanza e con uniformità di intenti, perché nei caso di conflitto non è mai così.

A volte le situazioni della vita non consentono questo e si vengono a creare ferite a chi ne subisce le conseguenze, ancora una volta, soprattutto,  i figli.

L’avvocato matrimonialista e l’avvocato divorzista hanno il compito di far riflettere sugli esiti rovinosi di tali condotte anziché incoraggiarle con azioni giudiziarie scriteriate.

Storie di drammi familiari da Kramer contro Kramer alla Guerra dei Roses

I conflitti genitoriali andrebbero evitati, ce lo insegna anche la cinematografia, pensiamo a Kramer contro Kramer oppure alla Guerra dei Roses dove alla fine nessuno è  vincitore anzi, sono tutti perdenti.

Il clima di conflitto, nella maggior parte dei casi, porta un figlio a schierarsi se non addirittura a colludere, con uno dei due genitori, a volte probabilmente nel tentativo di evitare sofferenze.

La comunità scientifica ci insegna che il minore che si sente scisso tra le due figure genitoriali può arrivare a sviluppare disturbi dissociativi

Questa situazione  può portare a rischi per lo sviluppo: è pacifico nella comunità scientifica che la situazione nella quale si viene a trovare il  figlio conteso,  che ha maturato  una scissione interna tra le due figure genitoriali potrà sviluppare  disturbi dell’empatia e del pensiero; tali disturbi  possono  degenerare in  un vero e proprio disturbo dissociativo dell’identità o in tratti di personalità paranoide. 

Dall’altro lato quando uno dei due genitori è rifiutato, può finire in crisi  depressive  e può soltanto confidare nell’intervento dell’autorità giudiziaria.

Sarà compito dell’avvocato matrimonialista o dell’avvocato divorzista indirizzare il genitore che si trova in questa situazione di alienazione verso il rimedio più adatto al caso, anche se non sempre la tutela giudiziaria è tempestiva. Le esigenze evolutive dei minori richiederebbero un intervento più rapido di quello che l’apparato giudiziario è in grado di fornire.

La Corte di Cassazione negli ultimi anni ha maturato un orientamento in base al quale in presenza di  dinamiche disfunzionali per le quali il figlio viene allontanato dall’altro genitore, il giudice dopo aver accertato la fondatezza di questi comportamenti utilizzando i mezzi di prova di cui può disporre, dovrà sentire il minore al fine di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore e di tutelare il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Il figlio dovrà essere sentito senza ritardo e si potrà a tal fine anche disporre l’abbreviazione dei termini processuali: sul tema dell’ascolto del minore il Giudice potrà essere aiutato anche da esperti ed altri ausiliari quali psicologi o educatori.

Questa norma rappresenta un’importante riconoscimento legislativo dell’esistenza del fenomeno della alienazione parentale -anche se il termine non è da tutti riconosciuto quale sinonimo di sindrome- ovvero del  fatto che questo debba essere affrontato in via di urgenza.

Alleanza del figlio con l’uno o l’altro genitore al momento della separazione

L’avvocato matrimonialista e l’avvocato divorzista conoscono bene il fenomeno poiché è molto frequente che all’interno di una separazione, specie nella prima fase e specie se conflittuale i figli tendono a schierarsi con uno o l’altro genitore.

Allo stesso modo è diffuso il fenomeno rappresentato dagli ostacoli che vengono frapposti da un genitore per precludere una relazione dell’altro con i figli.

Fino all’introduzione dell’istituto dell’ascolto del minore l’accertamento di queste condotte di alienazione era perlopiù delegato al Servizio Sociale oppure al consulente tecnico d’ufficio: i tempi risultavano talvolta estremamente dilatati e non idonei, per questo motivo,  a recuperare la relazione affettiva.

Oggi accanto ai mezzi di prova tradizionali il legislatore ha introdotto l’ascolto del minore come strumento primario e indispensabile per conoscere il punto di vista del minore comprendere le ragioni del rifiuto di incontrare uno dei due genitori e a prestare così in tal modo gli interventi di sostegno.

I rapporti affettivi sono incoercibili: l’ha stabilito anche la Cassazione

Resta un nodo da sciogliere: come chiarito  dalla Cassazione in una pronuncia del 2019, i rapporti affettivi per loro natura non sono coercibili,  non si può obbligare un minore a frequentare il genitore se lo stesso dimostra una netta  avversione a mantenere con lo stesso  un rapporto continuativo.

L’ascolto del minore è visto non tanto come un atto istruttorio ma con come un vero e proprio diritto un diritto del minore che abbia già compiuto i 12 anni o nel caso in cui non li avesse ancora  compiuti purché sia capace di discernimento (ovvero sia capace di esprimere liberamente la propria opinione in merito alle vicende personali che lo riguardano): sono appunto tali le questioni che incidono sulla sua vita familiare e sulle sue relazioni affettive.

L’ascolto del minore deve essere letto da un duplice punto di vista: un diritto personale a prescindere dalla  capacità di agire -che si acquisisce appunto con la maggiore età – e nello stesso tempo  un importante elemento di valutazione per il giudice su quale potrebbe essere il suo miglior interesse.

Nel caso di rifiuto di uno dei due genitori, ovvero nel caso in cui ci siano  veri e propri ostacoli frapposti da uno dei due genitori alla costruzione o al mantenimento di un rapporto con l’altro,  l’ascolto del minore diventa un elemento rilevante e può essere anche acquisito d’ufficio.

Mediante l’ascolto del minore egli partecipa in modo attivo al processo: in tal modo il giudice potrà comprendere la sua personalità in modo diretto senza la mediazione di una consulenza psicodiagnostica.

Rimedi inefficaci e sanzioni da parte della Corte Europea sui Diritti dell’Uomo

Troppo spesso le Corti di merito si sono dimostrate inadeguate a dare delle risposte rapide e a tutelare la relazione affettiva nella sua duplice funzione, paterna e materna. Gli incarichi ai Servizi Sociali assegnati in modo stereotipato senza un coordinamento efficace hanno esposto l’Italia a condanne da parte della CEDU.

 Non sempre vengono incaricati  professionisti qualificati per questo tipo di problematiche  e non sempre i provvedimenti a tutela sono assunti in modo sufficientemente rapido.

Si auspica che l’ampliamento dei casi di nomina obbligatoria e facoltativa di un curatore per il minore non solo speciale,  cioè con funzioni di rappresentanza processuale, ma anche poteri sostanziali vengano attuati più frequentemente  all’interno del nucleo genitoriale a protezione dei minori: sarebbe auspicabile che appunto, grazie a tale figura fosse agevolata ed accompagnata la ripresa dei rapporti col genitore rifiutato.

Nel corso del giudizio nei casi particolarmente problematici il giudice può disporre che gli incontri tra il padre e figlio avvengano nei cosiddetti “spazi neutri” al fine di monitorare gli incontri tra il minore ed il genitore.

Programmi di intervento che possono essere disposti dal Tribunale

Il Tribunale può prevedere anche un preventivo supporto al minore prima del definitivo allontanamento familiare che senza dubbio deve essere l’ultima chance in quanto altamente  traumatico.

Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) già attivo e molti comuni da anni prevede:

  • interventi di educativa domiciliare per sostenere i genitori, rafforzare le relazioni genitori figli e coadiuvare la crescita dei minori
  • partecipazione a gruppi di genitori e figli con incontri a cadenza settimanale o  quindicinale per lo svolgimento di attività a sostegno della genitorialità:
  • collaborazione tra scuola,  famiglie e Servizi Sociali;  l’equipe è composta anche dall’insegnante di riferimento del bambino interessato al progetto per rafforzare il coinvolgimento della scuola: in questi casi  viene siglato un accordo regionale tra le scuole partecipanti nell’ottica di integrare il PIPPI  con altre forme di sostegno scolastico
  • famiglie d’appoggio ovvero,   aiutanti volontari quali parenti e amici e vicini di casa che offrono un aiuto concreto alla famiglia.

Infine il Giudice,  in corso di causa,  può anche disporre un’educativa domiciliare che rappresenta una forma di assistenza volta al recupero delle competenze genitoriali che possono essere talvolta compromesse dal conflitto o talvolta da  altre situazioni di disagio; queste misure per creare condizioni affinché  i figli abbiano un loro adeguato spazio all’interno della casa familiare; la figura dell’educatore  prevista per legge rientra tra i soggetti con i quali il curatore speciale si deve relazionare.

Affidamento del minore al sevizio sociale

Come avrà modo di rappresentare compiutamente l’avvocato matrimonialista e l’avvocato divorzista  uno degli estremi rimedi qui può ricorrere al giudice e l’affidamento del minore al servizio sociale.

In tal modo la responsabilità genitoriale resta compressa e limitata ed i genitori dovranno accettare le prescrizioni impartite al figlio dal Servizio Sociale, senza potere essi stessi in prima persona come sarebbe naturale, assumere le decisioni nell’interesse dello stesso.

    Nella prassi in passato,  purtroppo si sono registrate spesso carenze da parte del Servizio Sociale, sia a sostegno della famiglia, sia nei termini di interlocuzione sia col curatore speciale, sia coi genitori, con la scuola e col pediatra e spesso anche le visite domiciliari sono avvenute raramente.

Per superare questi disagi, la nuova normativa ha disciplinato un coordinamento effettivo tra l’attività dei servizi e le funzioni del curatore speciale necessaria  proprio nei casi in cui ai Servizi Sociali sia stato delegato l’affidamento del minore.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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