La madre che impedisce al marito separato di fare visita ai figli minori commette un reato

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Nelle cause di separazione altamente conflittuali, troppo spesso si sentono frasi come “se mi lasci non rivedrai più tuo figlio”: si tratta di un ricatto meschino e rabbioso finalizzato a punire l’ex coniuge ma che ricade sulla sorte dei bambini, strumenti inconsapevoli di vendetta tra i genitori.

Fortunatamente, però, nei casi in cui viene violato il diritto a frequentare il proprio figlio, ed il correlativo diritto del bambino a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, la giurisprudenza ha rafforzato le possibilità di intervento prevendendo conseguenze anche sul fronte penale.

Nel 2015, infatti, la Cassazione, ponendosi nel solco di altre pronunce del 2010 e del 2004, ha confermato che assume rilevanza penale la condotta tenuta dalla madre che abbia eluso l’esecuzione del provvedimento del giudice civile concernente l’affidamento dei figli minori, ostacolando il diritto di visita del padre non affidatario.

Si tratta del reato di cui all’Art. 388, 2° comma, cp che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Per ritenere integrato questo reato, sono sufficienti anche meri comportamenti omissivi poiché l’elusione del provvedimento del giudice si può concretizzare in qualunque comportamento da cui derivi la frustrazione del diritto altrui.

Sussiste infatti l’obbligo per il genitore affidatario di attivarsi concretamente al fine di consentire lo svolgimento dell’incontro con l’altro genitore. Questo obbligo è posto a garanzia del diritto del bambino a crescere sereno e a frequentare entrambi i genitori, salvo ovviamente i casi estremi di violenza su minore che giustificherebbero una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 13 febbraio 2017


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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