Ex coniuge convive? La Cassazione nega l’assegno divorzile

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Un nuovo importante tassello va a comporre il quadro del riconoscimento in Italia della famiglia di fatto.
Con sentenza del 3 aprile 2015 n. 6855 la Cassazione ha stabilito che se il coniuge divorziato si forma una nuova famiglia di fatto decade dal diritto all’assegno di mantenimento.
La mera convivenza, infatti, si trasforma in vera e propria “Famiglia di fatto” ove sia connotata da stabilità e continuità, fondandosi su un progetto condiviso e un modello di vita in comune tra i due partners non sposati.

Accogliendo questa prospettiva che vede nei conviventi una piena e autentica forma di “Famiglia”, il nuovo caposaldo giuridico stabilisce semplicemente che quando il coniuge divorziato decide di rifarsi una vita, anche senza formalizzarla in un secondo matrimonio, decade dal diritto a percepire l’assegno divorzile.
L’estinzione del diritto all’assegno è giustificata dalla Corte con la tutela dell’affidamento dell’ex coniuge tenuto al mantenimento, che confida nell’esonero definitivo da ogni obbligo economico nei confronti di chi, impegnandosi con un nuovo partner, intende recidere ogni legame con la pregressa esperienza matrimoniale.
La sentenza del 3 aprile ha avuto, come prevedibile, grande risonanza mediatica.
Ci si interroga sul possibile impatto sulle pensioni di reversibilità:se il coniuge superstite si è rifatto una famiglia di fatto ha ancora diritto alla pensione di reversibilità?
Nel rapporto di convivenza, se un partner viene a mancare l’altro non avrebbe diritto al vitalizio parimenti a se fosse sposato?
Per ora la magistratura tenta di supplire alle lacune legislative enunciando principi di diritto. Ma i principi giurisprudenziali aprono la porta a nuovi quesiti davanti a cui il legislatore non può chiudere gli occhi.
La legge sulle famiglie di fatto non può più essere rimandata.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 4 maggio 2015 


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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