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E’ finalmente arrivato il vaccino anti COVID: non trattandosi di trattamento sanitario obbligatorio é imprescindibile dare il consenso alla vaccinazione.
Poniamo il caso delle RSA: spesso in queste strutture sono ricoverati pazienti incapaci di intendere e di volere, privi di un legale rappresentante, il cui stato di salute imporrebbe una vaccinazione urgente.
Che si fa in questi casi?
Sul tema è recentemente intervenuto il Decreto-Legge n. 1 del 5 gennaio 2021.
Per i pazienti incapaci di intendere e di volere per i quali sia stato nominato un Tutore o un Amministratore di sostegno, il consenso informato al vaccino potrà essere prestato per iscritto dal legale rappresentante, dopo aver sentito il coniuge, il convivente o, in difetto, il parente più prossimo entro il 3° grado.
Più complicato il caso dei pazienti che, pur incapaci di intendere e di volere, non sono sottoposti a misure come interdizione o amministrazione di sostegno: in questi casi il Decreto-Legge prevede che il Direttore Sanitario o il responsabile medico della RSA o, in loro assenza, i Direttori Sanitari delle ASL possano assumere la funzione di amministratore di sostegno limitatamente al rilascio del consenso al vaccino, senza diventare amministratore di sostegno in senso tecnico ossia senza obbligo di giuramento né di rendicontazione.
In questo caso il Direttore Sanitario ha l’obbligo di accertare con idonea documentazione lo stato d’incapacità naturale del paziente da vaccinare e di sentire il coniuge, il convivente o il parente più prossimo entro il 3° grado. Se c’è contrasto d’opinioni tra parenti e Direttore Sanitario sulla necessità del vaccino, si ricorre al Giudice Tutelare per l’autorizzazione ad effettuare comunque il vaccino. Se il Giudice Tutelare non si pronuncia entro 96 ore, il consenso diventa efficace.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 17 gennaio 2021