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Ai sensi dell’art. 151 C. C., il Giudice della separazione, ove richiesto, può addebitare la responsabilità della separazione a quel coniuge il cui comportamento sia stato “contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
Tra questi, l’art. 143 c.c. indica anche quello di “coabitazione”, tuttavia non sempre l’abbandono della casa coniugale darà luogo alla dichiarazione di addebito di separazione, se la crisi della coppia è conclamata ed il rapporto coniugale è ormai irrecuperabile.
Per poter evitare la dichiarazione di addebito non bisognerà provare una situazione di pericolo per l’incolumità del coniuge o un contesto di violenza domestica, basterà addurre l’irreversibilità della crisi di coppia dimostrando come l’abbandono della casa coniugale sia la logica conseguenza, piuttosto che la causa, della fine del matrimonio.
In quest’ottica lasciare la casa poco prima dell’inizio della causa di separazione non integra necessariamente una violazione dei doveri coniugali passibile di addebito di separazione, potendosi al contrario interpretare come il suggello della fine di un matrimonio ormai logoro.
Sul tema si è recentemente pronunciata la Cassazione l’8 giugno 2016 che ha chiarito come l’abbandono del domicilio coniugale due mesi prima dell’udienza di separazione, dimostra proprio l’irreversibilità della crisi matrimoniale coerentemente formalizzata con l’avvio del procedimento di separazione.
Ovviamente se l’allontanamento dalla casa familiare avviene all’improvviso, senza causa apparente, in un contesto matrimoniale sereno, sarà possibile chiedere la separazione con addebito al coniuge, ma, se all’opposto la convivenza è divenuta intollerabile per continui litigi di coppia l’abbandono del domicilio coniugale non sarà considerato causa di addebito di separazione.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 11 luglio 2016