Come il Parlamento sta riscrivendo l’assegno in divorzio?

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Dopo il contrasto giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, finalmente scende in campo il legislatore a riscrivere i contorni della materia.

Il pretesto è stato la sentenza Grilli, cd. leading case, che ha fatto storia: dopo 30 anni di applicazione del criterio del “tenore di vita”, nel 2017 la Suprema Corte manda in soffitta questo parametro, foriero di possibili atteggiamenti parassitari, per adottare il più responsabilizzate criterio dell’autosufficienza economica.

In sintesi: la moglie ha diritto a percepire l’assegno in divorzio solo se non dispone di mezzi adeguati né può procurarseli per ragioni oggettive (poiché malata, di età avanzata, o non dotata di formazione professionale e esperienza lavorativa) mentre non ha diritto di pretendere un assegno che le garantisca il medesimo tenore di vita goduto quando era sposata.

Un anno dopo la Cassazione mitiga la portata di questa innovativa pronuncia e, con sentenza a sezioni unite 18287/2018, corregge il tiro dicendo che l’assegno divorzile ha natura composita: assistenziale, compensativa e perequativa.L’assegno non deve solo garantire un contributo minimo per soddisfare le necessità assistenziali, ma deve anche – ove possibile – riequilibrare la disparità economica che il divorzio crea nelle rispettive condizioni di vita dei coniugi.

Cosa dice il legislatore?

Per la proposta di legge dell’On. Morani al vaglio alla Camera dei Deputati, l’assegno in divorzio sarà riconosciuto tenuto conto di: durata del matrimonio, condizioni personali ed economiche, età e stato di salute del richiedente, contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare, patrimonio e reddito netto di entrambi, eventuale ridotta capacità reddituale per mancanza di formazione professionale, impegno di cura di figli comuni.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 20 maggio 2019


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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