Dichiarazione di nullità

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La dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio è il riconoscimento legale del tribunale ecclesiastico della nullità del sacramento del matrimonio, in virtù del diritto canonico cattolico. Comunemente si parla di “annullamento della Rota”, o addirittura di “divorzio cattolico”, ma tecnicamente si tratta di un “riconoscimento di nullità”.
Secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile. Ne caso in cui vienga verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, tale da compromettere la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

Esistono esclusivamente particolari situazioni previste dalla legge per le quali il matrimonio è nullo. Si tratta di impedimenti che portano, in base alla loro gravità, la nullità o l’annullamento del vincolo contratto dai coniugi.

Il matrimonio può essere considerato invalido se vi sia:

  • un precedente vincolo matrimoniale;
  • un rapporto di parentela o adozione;
  • un’azione delittuosa di un terzo, che abbia una relazione sentimentale con uno dei coniugi, a danno dell’altro coniuge.

Il vincolo è annullabile in un termine di 10 anni in presenza di:

  • rapporto di affinità, parentela ed adozione (per i casi diversi dai precedenti che comportano la nullità del vincolo);
  • interdizione giudiziale.

Il matrimonio è annullabile quando:

  • uno dei coniugi sia minorenne;
  • uno dei coniugi sia incapace di intendere e volere.

Inoltre, il vincolo non è valido se contratto per errore, con violenza, determinato da timore di eccezionale gravità o simulato (quando il vincolo esiste pur non essendo realmente voluto da chi lo ha contratto).


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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