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La nuova disciplina ha introdotto, a determinate condizioni, la possibilità per l’adottato di accedere alle informazioni riguardanti l’identità dei genitori naturali, onde tutelare l’esigenza di ricostruire la propria identità personale.
In principio fu Edipo. Nel testo di Sofocle prende vita, in chiave metaforica, il dramma che può sconvolgere l’animo di quanti, adottati in tenera età, non siano a conoscenza delle proprie origini biologiche e dell’identità dei propri genitori. Le sventure della città di Tebe nascono dal “peccato originale” di Laio e Giocasta, colpevoli di aver abbandonato il loro primogenito, in seguito cresciuto alla corte di Polibo e quindi all’oscuro dei tormentati accadimenti della propria infanzia.
Questo il racconto mitologico: ma come si pone l’attuale legislazione italiana di fronte all’ancestrale esigenza, presente in ogni essere umano e particolarmente in chi è cresciuto in una famiglia adottiva, di conoscere la propria origine? Esiste il diritto di ogni individuo a essere informato sulla propria nascita? In che modoquesto diritto incontra (o si scontra con) quello, altrettanto importante, della madre biologica a mantenere l’anonimato? Può questa segretezza rimanere tale anche a distanza di anni o di decenni?
Nel sistema previgente, regolato dalla Legge n. 184 del 1983, la normativa sulle adozioni non prevedeva per l’adottato la conoscibilità delle origini genetiche. Vigeva, al riguardo, un preciso obbligo di segreto circa l’identità dei genitori biologici e un divieto pressoché assoluto di accesso alle relative informazioni. Detta impostazione normativa infatti veniva reputata più tutelante lo status di figlio legittimo assunto dall’adottato comportando l’estinzione di ogni rapporto tra quest’ultimo e la famiglia d’origine. In particolare la Legge 184 conservava salda una forte limitazione laddove imponeva (art. 28) che l’accesso alle informazioni circa l’identità della propria genitrice non fosse «consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata». L’art. 28 specificava anche che «le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi solo se sussistono gravi e comprovati motivi».
Un mutamento in tal senso si è avuto con la Legge 149/01 che ha modificato la disciplina della segretezza dell’adozione prevista dalla legge precedente e attraverso la novella dell’art. 28, ha introdotto, sia pure a determinate condizioni, la possibilità per la persona adottata di accedere alle informazioni riguardanti l’identità dei genitori naturali, al fine di tutelare la fondamentale esigenza dell’adottato di recuperare la propria identità personale. La nuova previsione legislativa, tuttavia, è caratterizzata da particolari limitazioni e cautele, sia di natura sostanziale che processuale, al fine di tutelare l’inserimento dell’adottato all’interno della famiglia adottiva e il suo benessere psico-fisico.
La normativa, pertanto, demanda al giudizio del tribunale per i minorenni una valutazione delle diverse esigenze poste a fondamento della richiesta di accesso, prevedendo, inoltre, specifiche limitazioni in ordine all’età dell’adottato e alla sua maturità. Nell’ambito del procedimento autorizzativo il tribunale per i minorenni è chiamato a valutare l’istanza di accesso evitando al contempo che, attraverso l’acquisizione delle informazioni genetiche, si verifichi «grave turbamento all’equilibrio psico-fisico del richiedente». A tal fine il Tribunale, dovrà valutare se l’istante sia persona dotata di adeguata maturità psichica tale da escludere eventuali stravolgimenti traumatici della sua esistenza e turbamenti o altri esiti psicologici pregiudizievoli in virtù delle suddette informazioni.
I punti più significativi della nuova disciplina possono così riassumersi:
- il riconoscimento, in favore dell’adottato, del diritto di essere informato dai genitori circa il suo status di figlio adottivo (art. 28, I comma);
- la possibilità riconosciuta in favore dei genitori adottivi, quali legali rappresentanti del minore, di venire in possesso di informazioni sull’identità dei genitori biologici del minore qualora ricorrano gravi e comprovati motivi (art. 28, IV comma);
- la possibilità per l’adottato che abbia superato l’età di venticinque anni di poter accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l’identità personale; tale possibilità, in presenza di gravi e comprovati motivi inerenti la sua salute, è riconosciuta anche in favore dell’adottato che abbia compiuto la maggiore età (art. 28, V comma);
- l’introduzione di limiti al diritto di accesso derivanti dall’eventuale volontà di non voler essere nominata, manifestata dalla madre all’epoca del parto (art. 28, VII comma);
- la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Tribunale per i minorenni al fine di esercitare il diritto di accesso, salvo il caso in cui l’adottato sia maggiore d’età e i genitori adottivi siano deceduti o divenuti irreperibili (art. 28 commi IV, V, VI);
- la previsione dell’obbligo di segreto, nei confronti di terzi, in ordine al rapporto adottivo, e del divieto, in capo a chiunque ne sia a conoscenza in ragione del proprio ufficio, di fornire qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o di rilevare in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione (art. 28, commi I e II).
L’esigenza primaria a cui si è guardato in sede di scrittura della normativa è stata quella di contemperare due opposte esigenze: da un lato il diritto dell’adottato alla conoscenza e all’identità, dall’altro quello all’anonimato della madre biologica. Le tematiche trovano disciplina anche in alcune convenzioni internazionali. Per esempio, la Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989, che all’art. 7 prescrive: «Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acq u i s i r e una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi».
La Convenzione dell’Aja del 1993 si concentra invece sulle adozioni internazionali, imponendo in tale caso che le autorità competenti di ciascuno Stato conservino «con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative all’identità della madre e del padre e i dati sui precedenti sanitari del minore e della sua famiglia. Le medesime autorità assicurano l’accesso del minore o del suo rappresentante a tali informazioni ». Anche la Convenzione europea sull’adozione dei minori firmata a Strasburgo nel 2008 prevede la possibilità che, in determinati casi, il diritto del minore di conoscere le proprie origini prevalga rispetto al diritto all’anonimato dei genitori biologici.
La possibilità di risalire alle proprie radici risponde a importanti esigenze psicologiche ed esistenziali: se Edipo avesse conosciuto l’identità del proprio padre biologico, non avrebbe forse commesso il tragico errore di assassinarlo, né forse, potendo conoscere il nome della propria genitrice, avrebbe con lei generato quattro figli. Eppure, tornando all’attualità, questa comprensibile sete di conoscenza da parte dell’adottato sembra non essere l’unica motivazione di un dibattito etico e legale tanto acceso. Uno dei nodi centrali concerne la salute del figlio in relazione a quella dei genitori: e se la madre o il padre del bambino che si avvia a essere adottato fossero affetti da malattia genetica potenzialmente trasmissibile? O se fossero sieropositivi? In questo caso è necessario distinguere due tipi di riservatezza: quella legittima della madre che non vuole riconoscere il proprio figlio e quella relativa ai dati clinici della madre stessa, che al contrario devono essere resi noti alle autorità e ai genitori adottivi al fine di garantire al bambino ogni precauzione sanitaria.
Su questa importante questione si è espresso nel 2000 anche il Garante per la protezione dei dati personali, secondo il quale è opportuno che «venga comunque lasciata la possibilità al figlio di donna che non vuole essere nominata di poter accedere, anche a distanza di tempo, a informazioni importanti per la tutela della propria salute». Tutela che, paradossalmente, proprio l’anonimato della madre può contribuire in certi casi a mantenere, sin dai primi istanti di vita del bambino: qualora la genitrice sappia di poter contare sulla completa segretezza del parto, è infatti probabile che scelga di partorire in strutture idonee, abbandonando la pericolosa tentazione di dare alla luce il proprio figlio in ambienti non protetti con l’unico scopo di rimanere anonima. È indubbio che la possibilità di partorire in segreto abbia salvato, nel corso degli anni, la vita di migliaia di bambini.
Il sentimento di necessità, da parte dell’adottato diventato adulto, di conoscere le proprie radici può comunque in certi casi, al di là di ogni considerazione razionale, rimanere molto forte, e può portare la legge a pronunciarsi in modo apparentemente assai crudele. È il caso di una sentenza del 2005 della nostra Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sul caso di un trentaduenne fiorentino non riconosciuto alla nascita. Il ragazzo aveva contestato il fatto che, dando prevalenza al diritto della partoriente all’anonimato, si sarebbero violati il diritto dell’adottato alla propria identità personale, il principio di uguaglianza, entrambi tutelati dalla Costituzione italiana (artt. 2 e 3), oltre alla lesione del diritto alla salute e all’integrità psico- fisica (art. 32) a causa delle inquietudini procurate dall’impossibilità di conoscere le proprie radici.
Ma la Corte ha ritenuto infondate le ragioni del ricorrente, in quanto la segretezza del parto garantita senza alcuna limitazione alle donne che non intendono riconoscere il proprio figlio persegue una duplice finalità, ovvero proteggere sia la madre che il bambino: «La scelta della gestante sarebbe resa oltremodo difficile se la decisione di partorire in una struttura medica adeguata, rimanendo anonima, potesse comportare per la donna il rischio di essere – in un imprecisato futuro e su richiesta di un figlio mai conosciuto e già adulto – interpellata dall’autorità giudiziaria per decidere se confermare o revocare quella lontana dichiarazione di volontà»: come Edipo che, consapevole di un’ormai irrimediabile lontananza tra sé e la propria genitrice, sospira «presso alla madre mia non tornerò», anche gli adottati di oggi devono talvolta arrendersi a un’esistenza lontana dai propri genitori biologici.
Articolo tratto da Vita Pastorale Luglio 2012