La fattispecie del metus iniustus nel codice del 1917 e raffronto con il nuovo codice particolare alla giurisprudenza

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Nel campo del consenso matrimoniale il nuovo codex ha apportato numerose rilevanti modifiche, in relazione alla fattispecie del vis et metus.

Nonostante la formula adoperata in entrambi i codici, i quali fanno riferimento disgiuntamente sia alla “vis” sia al “metus”, i due termini vanno considerati congiuntamente, nel senso che ai sensi delle relative norme, l’oggetto da esse esaminato, consiste unicamente nel “metus” originato dalla “vis”.

Ciò trova piena conferma nel testo stesso della norma o meglio delle due norme la cui formulazione rivela l’intenzione del legislatore canonico di considerare non la “vis physica seu absoluta” bensi la “vis” in quanto causativa di “metus” ossia in sostanza la “vis conditionalis”.

Nel codice del 1917 il “metus ” invalidante non è soltanto quello “ directe incussus”, ma anche quello “ iniustus”.

Si tratta di un elemento che ha formato oggetto di dubbi e di controversie non soltanto per l’estrinseca difficoltà di individuare esattamente il parametro di tale iniustitia, ma anche per la formula espressa dalla norma, la quale non parlava genericamente di “ metus iniustus” ma di “metus iniuste incussus”.

Di qui per l’appunto nasceva quella distinzione, abitualmente accolta nella dottrina e nella giurisprudenza, tra “iniustitia quoad substantiam”, “iniustitia quoad modum” e “inustitia quoad finem”.

Tralasciando qualsiasi considerazione circa l’esattezza o meno dell’anzidetta tripartizione, e volendo qui riassumere i risultati conseguiti su questo punto, si può affermare che “metus iniuste incussus” veniva considerato non soltanto quello diretto a ledere, in senso sostanziale e formale, un diritto spettante al “metum patiens”, ossia un metus illegittimo, bensi anche un metus intrinsecamente legittimo, ma destinato illegittimamente a costringere lo stesso “ metum patiens” al matrimonio.

Non pare privo di interesse rilevare che in tale modo si veniva implicitamente a dimostrare che, individuandosi “l’iniustitia”, del metus nella illegittimità della finalità perseguita, il metus stesso dovesse intendersi ai fini della sua forza invalidante, come “metus incussus ad extorquendum matrimonium”.

E ciò vale a confermare che, almeno in base al codex del 1917 lo stesso “metus” altro non fosse che l’effetto della sovrapposizione di una volontà del “metum passus”, che di conseguenza non solo non avrebbe agito spontaneamente e liberamente, ma avrebbe sostanzialmente fatto propria la volontà del “metum inferens” e per tale motivo si sarebbe determinato.

Né radicalmente diversa appariva la situazione in relazione all’altro requisito, anch’esso importante, anzi decisivo, che veniva indicata nella norma come elemento indispensabile per riconoscere forza invalidante al “metus” ossia il requisito della “gravitas”. Su questo punto si è soffermata la giurisprudenza la quale non soltanto ha messo in luce la primaria importanza di un siffatto requisito della disciplina generale del “metus”, me ne ha nel contempo, sottolineato l’ambivalenza di portata e di significato ai fini della nullità del matrimonio. Infatti se da un lato quando si parla di “metus gravis”, non ci si può che riferire alla “gravitas” dell’effetto prodotto nell’animo del metuens, ossia alla gravitas della sua “animi trepidatio”, d’altro lato questa gravitas del metus non può essere disgiunta dalla gravitas della vis che ha prodotto lo stesso metus.

Ciò implica in altri termini che sebbene a proposito della gravitas si intersechino reciprocamente gli aspetti obiettivi e subiettivi della vis vel metus tuttavia la giustificazione di tale requisito vada vista almeno originariamente, nell’azione del “metum inferens” anche se poi siffatta azione posa produrre effetti diversi a seconda del carattere proprio del metum patiens.

Tanto piu’ che proprio in considerazione di tale carattere, ossia della personalità del metum patiens non può escludersi a propri che, al fine di raggiungere il suo scopo, il metum inferens sappia graduare la sua azione, in modo da poter provocare ragionevolmente un metus idoneo.

In conclusione, pertanto, può dirsi che, sia pure con una certa attenzione nei confronti della “ gravitas” del “metus” , per tutti gli altri requisiti previsti dal can .1087 del codex del 1917, nonché per tutte le varie fattispecie di “metus”, l’elemento determinante per dichiarare nullo il matrimonio che fosse stato contratto “ob vim vel metum” fosse da individuare precisamente nel fatto che, pur essendo contrario al matrimonio o a quel matrimonio, il metum patiens avesse ugualmente deciso di sposare, perché alla sua originaria volontà negativa si era sovrapposta una volontà diretta a costringerlo al compimento di quell’atto.

Dopo aver analizzato la precedente norma occorre passare a vedere se siffatto regime abbia subito cambiamenti nel nuovo codex. Le modifiche apportate all’attuale canone 1103 si riducono sostanzialmente a due: anzitutto la soppressione dell’avverbio iniuste, ossia di qualsiasi esplicito riferimento alla “iniustitia”; in secondo luogo l’aggiunta delle parole “etiam haud consulto” sì da estendere in termini espressi la forza invalidante anche al metus indirectus. Né puo dimenticarsi la totale abrogazione del secondo paragrafo del can. 1087 del precedente codex (“Nullus alius metus, etiamsi det causam contractui matrimonii nullitatem secumfert”).

Per quale motivo il legislatore ha soppresso qualsiasi esplicito riferimento alla “iniustitia” quale necessario requisito del “metus” invalidante? Sul punto in realtà i lavori preparatori non offrono purtroppo indicazioni precise, si da lasciare spazio a qualsiasi illazione che possa giustificare l’avvenuta soppressione. Si potrebbe ritenere che il fatto stesso di incutere a chiunque un timore grave perchè contragga matrimonio anche se non intenzionale costituisca già per sè stesso cosa ingiusta. E se tale spiegazione o supposizione fosse esatta, non soltanto verrebbero eliminati i sia pur rari casi di metus iuste incussus che erano ammessi in base all’interpretazione dominante della precedente normativa, ma nel contempo parrebbe trovare piu’ valido fondamento proprio la tesi accennata secondo la quale al metus verrebbe riconosciuta forza invalidante proprio al fine di riparare l’iniuria con esso arrecata. Infatti qualsiasi metus, comunque incusso è da ritenere senz’altro ingiusto costituendo un’iniuria nei confronti del metum patiens e che proprio per tale motivo andrebbe considerato nullo il matrimonio contratto “ ob vim vel metum”.

Confrontando il presente dettato legislativo con quello recentemente abrogato e la scomparsa dell’espressione avverbiale iniuste si rileva che esso consolida normativamente le piu’ illuminate conclusioni dottrinali e giurisprudenziali precedenti, secondo cui il matrimonio di colui che contragga per metus è nullo per diritto naturale (S.R.R. D, sent. Dierum: 21: -7-1981, c. Ferraro; 24-6-1982, c. Stankiewick), anche nel caso in cui si minacciasse un male grave previsto per legge positiva (S.R.R. D., sent. Dierum: 31.10.1964 e 16.03.1976, c. Fiore; 24-11-1981, c. Huot)o da infliggere a se stessi (S.R.R. D., dierum : 11-5-1931, c- graziolli ; 3-4-1957, c. Staffa; 30-1—1959, c. Filipiak; 10-06-1958, c. Lamas ; c. Mattioli; 20.12.1961, c. Sabattani; 27.10.1965; 27.10.1965, c. Palazzini; 22.01.1966, c. Lefebvre; 6.12.1967 e 19.12.1970, c. de Iorio).

Ciò trova specifico fondamento in uno di quei principi essenziali dell’ordinamento canonico che, pur essendo in gran parte già impliciti nel precedente sistema hanno trovato un’espressa enunciazione nel nuovo codex. Si tratta in particolare del principio enunciato dal can. 219 secondo il quale tutti i cristiani godono del diritto “ ut a quacumque coactione sint immunes in statu vitae eligendo”. Puo’ dirsi infatti che in virtù del nuovo codex, la invalidità del matrimonio contratto “ ob metum” debba ritenersi attribuita non tanto all’intento puramente tecnico di evitare la sovrapposizione di una volontà altri alla volontà del metum patiens, quanto piuttosto all’esigenza di garantire la libertà del singolo da qualunque forma di coazione su di lui esercitata, sia in modo diretto che indiretto. (Sentenza Romana Rota c. Defilippi, sent. Diei 16 februaruu 1995, RR Dec, vol. LXXXVII, p. 124,n.7) (Sentenza Romana Rota c. corso , sent. Diei 30 maii 1990, RRDec., vol. LXXXII, p. 399, n. 9).

(Sentenza Trib. Eccl. Reg. Siculo Montis regalen- 8.11.1986- Governanti Presidente e Ponente).

Pare evidente come tra le due norme ci sia un divario notevole che si fonda sui mutamenti intervenuti negli orientamenti non soltanto giuridici della Chiesa, a seguito del Concilio Vaticano II, di cui il Codex del 1983 nel suo complesso e specificatamente nella parte dedicata al diritto matrimoniale costituiscono una delle espressioni più significative.

FONTI DOTTRINALI CONSULTATE

  1. BIANCHI, P. Il pastore di anime e la nullità del matrimonio. In quaderni di Diritto Ecclesiale. 1992; 5:78-95
  2. Dossetti G. La violenza nel matrimonio in diritto canonico. Milano 1988
  3. Garcia Failde J.J. Observationes novae circa matrimonium canonicum simulatum et coactum. Periodica De re Morali Canonica Liturgica. 1986; 76 : 208 ss
  4. Lo Iacono, Il timore come causa della nullità del matrimonio dopo il nuovo codice. Apollinaris 1989; 62:59-68.
  5. PellegrinoP. La vis et metus (can .1103) nel Codex Iuris Canonici Ius Canonicum. 1997 ; XXXVII : 529-588.

Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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