Padre abbandona la famiglia: il figlio maggiorenne può sostituire il cognome?

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Il Prefetto autorizza il cambiamento del cognome o l’aggiunta di altro cognome al proprio tassativamente quando quest’ultimo è ridicolo, vergognoso o rilevante l’origine naturale (es. Diotallevi, Esposito, Trovato … cognomi che venivano utilizzati per nominare trovatelli poi dati in affidamenti ad altre famiglie).

L’unica valutazione è fatta sull’oggettività del carattere ridicolo o vergognoso.

Altra ipotesi, non tipizzata, è la presenza di motivi soggettivi ritenuti meritevoli di tutela.

In ogni caso la legge non attribuisce un diritto vero e proprio al cambiamento del cognome, ma può tutelare l’interesse della persona se questo interesse è comprovato, meritevole e non contrastante con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale.

La domanda si fa in bollo al Prefetto della provincia del luogo di residenza ed avvia un procedimento amministrativo di breve durata (qualche mese) con possibilità di audizione dell’interessato. Tra i motivi giustificanti il cambio di cognome, troviamo anche i casi di “indegnità” paterna, come la delinquenza abituale, o i reati commessi contro la famiglia.

Tuttavia la sostituzione pura e semplice per motivi soggettivi è rara ed é riservata a situazioni ritenute gravissime.

L’abbandono della famiglia, anche se comprovato, difficilmente indurrà il Prefetto ad accogliere una sostituzione del cognome paterno con quello materno. E’ più probabile, invece, che venga accettata la modificazione con aggiunta del cognome materno, possibilità generalmente accordata per motivi affettivi e di discendenza: in questo caso l’interessato assumerà un doppio cognome.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 11 ottobre 2020


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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