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Con l’approvazione della nota legge Cirinnà, vi è stato anche in Italia il riconoscimento del diritto degli omosessuali di formalizzare il loro rapporto costituendo una cosiddetta “unione civile”.
Così come l’unione è oggi ufficializzata, è però anche necessario formalizzare lo scioglimento del legame: chi ha deciso di costituire un’unione civile ha ora anche la possibilità di decretarne e regolamentarne lo scioglimento, esattamente come possono fare le persone coniugate quando decidono di separarsi e divorziare.
Ognuno dei partner è infatti libero di chiedere il “divorzio” in qualsiasi momento, anche se l’altra parte non è d’accordo.
Rispetto a quanto avviene per il matrimonio, tuttavia, le unioni civili si sciolgono in modo più rapido e con meno formalità: non è infatti necessario passare per la preventiva fase della separazione, ma è sufficiente che i partner, o anche soltanto uno di essi, comunichi all’ufficiale di stato civile la sua intenzione di non proseguire il cammino comune.
Dopo questa dichiarazione, devono trascorrere tre mesi: solo allora si può proporre lo scioglimento dell’unione.
Le ipotesi per divorziare, a questo punto, si uniformano a quelle previste dal nostro ordinamento per il matrimonio, e sono tre: in Tribunale, davanti al Sindaco o con la negoziazione assistita da Avvocati avanti la Procura della Repubblica.
Al partner economicamente più debole può essere riconosciuto il diritto agli alimenti posto a carico dell’altra parte, ed anche l’assegnazione della casa.
In alcuni casi, poi, l’unione civile si scioglie automaticamente: si tratta delle ipotesi in cui il partner deceda o sia dichiarata la sua morte presunta, come pure nell’ipotesi di rettifica di sesso da parte di uno dei due compagni.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 6 febbraio 2017