Separazione e divorzio davanti al Sindaco: quali garanzie giuridiche?

|

Per decongestionare i Tribunali spostando sugli organi amministrativi procedure fino a ieri gravanti solo sui giudici, il DL. 132/2014 “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione” ha introdotto la possibilità di separarsi, divorziare o modificare le condizioni di separazione e divorzio direttamente davanti al Sindaco con l’assistenza facoltativa dell’avvocato.
Questo tipo di procedura non è ammessa in presenza di figli minori, figli con handicap o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.

In tutti gli altri casi in cui la coppia non ha avuto figli oppure i figli sono ormai adulti e autonomi, i coniugi possono decidere di separarsi o divorziare davanti al Sindaco del Comune di residenza o di registrazione del matrimonio con l’assistenza facoltativa dell’avvocato.
Questa nuova procedura non va confusa con la convenzione di negoziazione assistita, altro strumento di “ADR” (Alternative dispute resolution) introdotto dallo stesso D.L. 132/2014 volto a dislocare in sede stragiudiziale buona fetta delle separazioni e divorzi grazie all’accordo concluso con l’assistenza di due avvocati previo vaglio necessario del pubblico ministero.
Davanti al Sindaco invece non solo è possibile comparire senza avvocato ma neanche il PM è coinvolto.
Desta qualche preoccupazione notare che il legislatore abbia voluto far controllare al PM l’accordo concluso con l’assistenza di avvocati e non invece quello formato davanti al Sindaco: gli avvocati infatti, in quanto tecnici del diritto, hanno una conoscenza delle norme giuridiche mancante al Sindaco.
Se ci si vuole separare senza passare per la più lunga causa in Tribunale è consigliabile pertanto o stipulare l’accordo di negoziazione assistita da avvocati o, almeno, rivolgersi al Sindaco ma col necessario sostegno di un tecnico del diritto.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 20 luglio 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

Articoli correlati


Potrebbe interessarti anche