Il troppo stroppia: iperprotezione e maltrattamenti in famiglia

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Il troppo stroppia” dice il noto proverbio: sembra questo il principio che ha portato la Cassazione penale, già dal 2011, a ritenere che anche le condotte iperprotettive possano integrare gli estremi del reato di maltrattamenti in famiglia.

Partendo dal presupposto che l’art. 572 cp punisce con la reclusione da 2 a 6 anni “chiunque maltratta una persona della famiglia”, la Cassazione ha ritenuto che nel concetto di “maltrattamenti” possano rientrare non solo condotte violente o aggressive, ma qualunque condotta che incida negativamente sull’integrità fisica o psichica del minore.

Nel caso di specie, una mamma e il nonno erano stati convenuti in giudizio per atteggiamenti iperprotettivi nei confronti del minore, consistenti nel non fargli frequentare la scuola con regolarità, nell’impedire la sua socializzazione, nell’aver dipinto la figura paterna come totalmente negativa fino ad impedire al bimbo di farsi identificare con il cognome del padre.

La Cassazione ha ravvisato gli estremi del reato di maltrattamenti qualificando l’impedimento dei rapporti coi coetanei come “deprivazioni sociali” e la rimozione della figura paterna come “deprivazioni psicologiche”.

Siffatte condotte sono state così gravi da ritardare nel minore lo sviluppo psicologico e relazionale con gli amici e con il padre, inoltre l’esclusione del bimbo dalle attività motorie organizzate a scuola gli ha impedito di acquisire abilità fisiche coerenti con l’età, pregiudicandone addirittura la corretta deambulazione.

La sentenza della Cassazione appare dunque particolarmente interessante perché riconosce che l’iperprotezione possa minare la capacità di autonomia del figlio che, invece di essere aiutato a crescere, viene costretto a restare un eterno bambino per la soddisfazione narcisistica dei genitori.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 8 maggio 2017


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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