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Le vacanze sono appena terminate ma il triste fenomeno della sottrazione dei minori, il cosiddetto “kidnapping”, non ha stagioni: succede sempre più di frequente che un genitore allontani il minore dal paese abituale di residenza, senza il consenso dell’altro e senza intenzione di farvi ritorno.
Il fenomeno, nonostante la normativa che disciplina le modalità di espatrio sia diventata decisamente più rigorosa, è senza dubbio aumentato in considerazione dei matrimoni misti. E’ principalmente nell’ambito della crisi delle coppie miste che si verifica più frequentemente l’allontanamento del bambino dal paese di residenza. Questo accade anche perchè a volte il coniuge straniero può contare non solo sulla possibilità di entrare “regolarmente” nel proprio Stato d’origine con il figlio, ma anche su legislazioni più favorevoli in materia di affidamento della prole.
Le norme del nostro ordinamento poste a tutela del minore riscontrabili nel codice penale sono due: la prima, regolata dall’art. 573 c.p., riguarda la sottrazione consensuale di minorenni e la seconda, disciplinata dall’art. 574 c.p., relativa alla sottrazione di persone incapaci. Tuttavia, queste norme servono solo a punire l’autore dell’illecita sottrazione di un minore, ma non sono utili a tutelare il genitore dal quale viene allontanato il proprio figlio né ad aiutarlo a fare rientrare il bambino nel paese dal quale è stato portato via e gli strumenti a disposizione del genitore vittima del rapimento sono, principalmente, due: la Convenzione dell’Aja, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minore e la Convenzione Europea di Lussemburgo de 1980 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e ristabilimento dell’affidamento.