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Cercare incontri femminili su siti Web è una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a determinare l’insorgere della crisi coniugale alla base della richiesta di separazione.
E’ accaduto a Bologna: lei scopre che il marito naviga su siti Internet alla ricerca di altre partner e, arrabbiata, decide di andare via di casa.
Le corti di merito bolognesi pronunciano la separazione condannando l’uomo a versare un assegno di mantenimento mensile in favore della moglie pari ad Euro 600,00.
Il marito ricorre quindi in Cassazione tentando di ottenere la revoca dell’assegno di mantenimento della moglie, sulla base del presupposto che la separazione fosse in realtà addebitabile proprio alla consorte, rea di aver abbandonato il domicilio coniugale.
La donna, infatti, se ne era andata di casa appena aveva scoperto che il marito cercava altre donne sul Web.
La Cassazione, tuttavia ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna equiparando la navigazione on-line su siti di incontri a una vera e propria violazione dell’obbligo di fedeltà, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale e, dunque, giustificato l’allontanamento della moglie dalla casa coniugale.
Il tentativo del marito di minimizzare la sua condotta sulla base dell’argomento che la ricerca sul Web di incontri femminili non fosse da considerarsi un vero e proprio tradimento, non ha dunque convinto i giudici: per la Cassazione l’”obbligo di fedeltà” non va inteso in senso restrittivo, come semplice astensione da relazioni sessuali extraconiugali, ma in senso molto più ampio, ossia come un impegno a non tradire la fiducia del coniuge e a non venir meno a quella dedizione fisica e spirituale che dovrebbe contraddistinguere il matrimonio.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 28 MAGGIO 2018