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Spesso accade che nelle procedure di separazione personale i genitori non trovino un accordo circa la scuola che il figlio dovrà frequentare. La maggior parte delle discussioni riguardano il fattose la scuola debba essere una scuola privata o una scuola pubblica.
Certo in molti casi la lite è dovuta a motivi economici, spesso uno dei due genitori non intende sostenere i costi della retta della scuola privata ma in altri casi siamo di fronte a un vero proprio conflitto ideologico; il genitore potrebbe rifiutare una scuola privata perché ad esempio di impostazione religiosa.
In tal caso sarà il Giudice a dover decidere al posto dei genitori ma, nel prendere la decisione, di cosa dovrà tenere conto?
La legge ha dato piena attuazione al principio della cosiddetta “parità scolastica”: alle scuole private paritarie è assicurata piena libertà, così riconoscendo di fatto la possibilità di avere un progetto educativo con indirizzo ideologico specifico che sicuramente può incidere sulla formazione dell’allievo. Quindi pur in presenza del principio di parità scolastica, la scelta tra scuola pubblica e scuola privata ricomprende una diversa scelta di modello educativo e culturale da proporre all’alunno.
La giurisprudenza è concorde nel sostenere che debba ritenersi che la scelta di un progetto educativo piuttosto che un altro per il minore non possa ritenersi neutra per la sua futura formazione.
Oltre ai differenti elementi di valutazione quali ad esempio, la vicinanza casa-scuola deve ritenersi che l’insegnamento essenzialmente ed intrinsecamente liberale offerto dalla scuola statale sia quello da preferire alla luce del quadro normativo di riferimento ed in presenza di un contrasto tra i due genitori sul modello educativo.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 11 agosto 2015