Revoca del passaporto al genitore inadempiente

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Chissà come sarebbe cambiata la storia italiana e mondiale se, all’epoca delle grandi migrazioni negli Stati Uniti e in America Latina, fosse esistita la legge 1185 del 1967, strumento in realtà tuttora poco conosciuto: scopo di questa norma è costringere un genitore inadempiente a versare all’altro genitore quanto deve per il mantenimento dei figli negandogli il consenso al rilascio del passaporto o revocandogli il consenso già prestato.

La legge italiana sui passaporti, infatti, prevede che, nel caso in cui si abbiano figli minori, per poter espatriare sia necessario il consenso dell’altro genitore. O, in mancanza di esso, l’autorizzazione del Giudice Tutelare. Per revocare il consenso già prestato all’altro genitore per il rilascio o per il rinnovo del documento di viaggio è sufficiente recarsi in questura e consegnare una semplice dichiarazione. A questo punto il genitore che si vede negare il rinnovo del passaporto potrà ricorrere al Giudice Tutelare al fine di ottenere l’autorizzazione necessaria. Il Giudice Tutelare convocherà pertanto entrambi i genitori e farà esporre a ciascuno le proprie ragioni, che dovranno essere puntualmente documentate. Dopo aver sentito entrambi, il Giudice, nel caso in cui valuti che il genitore inadempiente abbia in realtà la possibilità di versare il mantenimento ai figli, subordinerà l’autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto al pagamento del dovuto nei confronti dei figli stessi. Nel caso, invece, in cui il Giudice ritenga che il genitore inadempiente abbia necessità di recarsi all’estero per trovare un lavoro, potrà adeguare la situazione al singolo caso, limitando la validità del passaporto anche a un solo anno.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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