Paternità incerta ed esame del dna

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Mater sempre certa, pater numquam, dicevano duemila anni fa gli antichi romani. Questo detto, valido ancora fino a pochi anni fa è oggi superato dallo sviluppo e dalla diffusione delle tecniche genetiche e dalla riduzione dei costi necessari ad effettuare il test del DNA.

Il crescente ricorso al test genetico non si spiega però con l’aumento del fenomeno dell’adulterio e neppure con la semplicità dell’acceso ai test ma è soprattutto la spia di un disagio familiare o personale, spesso legata alle sempre più frequenti crisi esistenziali, professionali ed emotive dei padri. Ma che cos’è e a cosa serva l’azione di disconoscimento della paternità? E’ un azione concessa al padre che ritenga che il figlio partorito dalla moglie in costanza di matrimonio, non sia stato generato da lui. Questa azione può essere proposta entro termini precisi e rigorosi: per il padre il termine è di un anno dal giorno della nascita se si trovava nel luogo della nascita , oppure se si trovava altrove, il termine dell’anno decorre dal suo ritorno. Tale rigida regola è stata temperata dall’intervento della Corte Costituzionale la quale ha disposto che il termine possa decorrere anche dal giorno della scoperta dell’adulterio della moglie o della propria impotenza a generare, di fatto aprendo la via alla proposizione della domanda senza limiti di tempo. Per la madre il termine è invece di soli sei mesi dalla nascita del figlio; mentre al figlio è concessa l‘azione entro un anno dal compimento della maggiore età o dalla scoperta dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. Non è invece legittimato a proporre l’azione di disconoscimento di paternità il padre del bambino concepito e nato attraverso la fecondazione con seme di donatore ignoto ovvero la cosiddetta “fecondazione assistita eterologa”(peraltro vietata in Italia) per la quale il marito abbia dato il proprio consenso.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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