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La separazione e il divorzio non fanno venire meno né diritti né doveri dei genitori nei confronti dei figli.
Tale fondamentale principio è sancito sia dalla nostra Costituzione all’articolo 30, sia dal Codice Civile, agli articoli 147, 148 e 261.
Dalle norme ora richiamate si evince come, sin dal momento della nascita dei figli, sia legittimi sia naturali senza distinzione alcuna, sorga in capo ai genitori il preciso obbligo di mantenere, educare e istruire, avendo riguardo alle inclinazioni ed alle aspirazioni degli stessi.
Tale dovere deve essere adempiuto dai genitori in modo proporzionale alle rispettive sostanze; pertanto il genitore economicamente più forte dovrà contribuire in misura più significativa.
E’ bene precisare, al riguardo, che l’obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori, ma qualora uno dei due se ne sottragga, l’altro è tenuto ad adempiere per intero con ogni mezzo, salva la possibilità di agire in giudizio nei confronti del genitore inadempiente per ottenere un contributo al mantenimento della prole.
Pare opportuno in proposito precisare che il termine “mantenimento” ricomprende tutte le occorrenze dei figli.
Tali esigenze non possono essere ricondotte ai soli obblighi alimentari ma devono riferirsi agli aspetti abitativi, scolastici, ricreativi e sociali, in modo tale da garantire alla prole un livello economico corrispondente alle risorse della famiglia ed analogo a quello goduto nel corso del matrimonio, o nel caso di famiglia di fatto, a quello in essere al tempo della coesione della famiglia.