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Un minore orfano di entrambi i genitori non deve per forza essere affidato ad estranei o collocato in Istituto se ci sono parenti entro il sesto grado disposti ad adottarlo.
L’adozione del bimbo orfano da parte di nonni, zii o cugini è una delle ipotesi di cd. “adozione in casi particolari” previste dall’art. 44 della legge 184/1983.
Scopo della norma è quello di garantire a un minore già sconvolto dalla morte dei propri genitori un minimo di continuità affettiva con la famiglia di appartenenza, intesa in un senso più largo rispetto al nucleo genitoriale, ricomprendendovi i parenti fino al sesto grado.
Sempre nell’ottica di non recidere i rapporti affettivi preesistenti, la stessa norma consente l’adozione anche a chi non sia parente ma sia comunque legato al minore da un rapporto stabile e duraturo, ad esempio un vicino di casa o un amico di famiglia fidato.
Questo tipo di adozione, definita “particolare” dalla legge, è consentita anche ai single.
Gli unici requisiti richiesti sono una differenza di età di almeno 18 anni tra adottante e adottando nonché il consenso del minore che ha compiuto i 14 anni o il suo ascolto diretto se ha compiuto i 12 anni o se è capace di discernimento.
La domanda di adozione deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni del luogo ove si trova il minore; il Giudice, prima di decidere, dovrà valutare l’idoneità affettiva e la capacità educativa dell’adottante avuto riguardo anche alla sua salute, condizione economica e contesto familiare in cui l’adottato andrebbe inserito.
Con l’adozione prevista dall’art. 44 della legge 184/1983 il legislatore ha voluto dare una veste giuridica a situazioni di fatto già esistenti, ampliando però la sfera dei doveri che incomberanno sul parente tenuto anche a istruire, educare e assistere moralmente il minore orfano adottato.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 22 febbraio 2016