L’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario

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Con il lutto di una persona cara i congiunti, già provati dal dolore per la perdita subita, si trovano a dover affrontare gli aspetti ereditari che ne derivano.

Infatti il decesso di una persona ( chi ci ha lasciato in termini tecnici viene chiamato “de cuius”) comporta l’apertura della sua successione, che condurrà alla divisione delle sue sostanze e dei suoi debiti per quote tra gli eredi. La legge obbliga gli eredi a presentare la denuncia di successione entro un anno dalla morte. E’ tuttavia necessario prestare molta attenzione prima di accettare un’eredità, soprattutto quando non si conosce a fondo la situazione patrimoniale del de cuius. Infatti con l’accettazione pura e semplice dell’eredità, il patrimonio del de cuius si unirà a quello dell’erede, con la conseguenza che quest’ultimo sarà tenuto a pagare anche con le proprie sostanze i debiti ereditari. La legge però offre una soluzione agli eredi, permettendo loro, entro un anno dall’apertura della successione, di accettare l’eredità con il “beneficio di inventario”. La dichiarazione, da effettuarsi davanti ad un notaio o presso la cancelleria successioni del Tribunale competente rispetto al luogo di apertura della successione, permette di mantenere distinti il patrimonio del de cuius da quello dell’ erede, che di conseguenza, non sarà tenuto a pagare i debiti ereditari oltre il valore dei beni che ha ricevuto. Entro un mese il cancelliere trascrive la dichiarazione e redige l’inventario. In tal modo sarà possibile chiarire anche di fronte ai creditori la situazione patrimoniale di colui che ci ha lasciato. Gli eredi devono tuttavia prestare molta attenzione quando decidono di disporre dei beni ereditari. Infatti prima di vendere un bene o sottoporlo a pegno a ipoteca devono richiedere un’apposita autorizzazione al Tribunale, pena la perdita del beneficio di inventario.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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