LA DIFFAMAZIONE A MEZZO BLOG O FACEBOOK

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La diffamazione è un reato previsto dall’art. 595 del codice penale che prevede la reclusione fino a un anno per chiunque, in assenza della persona lesa, offenda l’altrui reputazione. Il reato è aggravato ove l’offesa sia procurata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo che raggiunga un numero indeterminato di persone, come accade con i social network.

La diffamazione può assumere infatti una maggiore portata lesiva se perpetrata attraverso la rete internet, proprio per l’indeterminato numero di persone raggiungibili via web.

Spesso il reato viene realizzato attraverso un linguaggio volgare, denigratorio e lesivo dell’onore della persona offesa oppure attraverso la divulgazione di una notizia falsa.

Non ha alcuna rilevanza che il soggetto abbia o meno percezione del potenziale lesivo dell’insulto postato su Internet, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la pubblicazione dell’offesa sulla piattaforma digitale.

La Corte di Cassazione con riferimento al social network Facebook (il cui funzionamento è assimilabile a un blog) ha affermato che la diffusione di un messaggio diffamatorio su una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta diffamatrice è potenzialmente capace di raggiungere un numero illimitato di persone e tuttavia non può dirsi posta in essere “col mezzo della stampa“, non essendo i social network destinati ad un’attività di informazione professionale diretta al pubblico. Il danno da diffamazione deve essere provato dall’interessato che sostiene di aver subito la lesione: in particolare saranno risarcibili il danno all’immagine nonché il danno morale/esistenziale legato al turbamento e alla sofferenza interiore.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 22 Novembre 2020


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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