Per la Cassazione il tentato omicidio della compagna non é grave come quello della moglie

|

Nonostante le recenti novità civilistiche che hanno portato a riconoscere rilevanza giuridica alle unioni non matrimoniali, permangono nette differenze nel diritto penale tra la posizione del coniuge e quella del convivente more uxorio.

Ed è proprio con una recentissima sentenza (10 gennaio 2017) che la Corte di Cassazione, ha ritenuto che nel caso di tentato omicidio, l’aggravante prevista dalla legge penale valga solo se la vittima è il coniuge, mentre non si applica se la vittima è il convivente.

Le novità che hanno portato ad una certa equiparazione tra le due figure, ad oggi, non sono state recepite in materia penale.

Il caso all’esame della Cassazione, è quello di un uomo che, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aveva tentato di uccidere con diversi colpi di arma da taglio la donna con cui conviveva.

Sia il giudice di primo grado che quello in secondo, lo avevano condannato per tentato omicidio applicando per la convivente l’aggravante che la legge prevede per il coniuge.

Per la Cassazione, invece, non è possibile ritenere che, sia pure alla luce dell’evoluzione della giurisprudenza civile e del costume sociale, l’aggravante in parola possa essere interpretata in maniera estensiva.

La Corte ritiene, pertanto, che quanto la legge penale prevede per la moglie, non possa essere applicato alla convivente, trattandosi di due figure distinte.

Nella medesima direzione si era orientata anche la Corte Costituzionale, che aveva sottolineato come non sia né irragionevole, né arbitraria, la scelta di adottare soluzioni diversificate per la famiglia fondata sul matrimonio e per la famiglia di fatto.

Il tentativo di uccidere la moglie, quindi, resta ancora più grave di quello di tentare di uccidere la propria compagna.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 16 GENNAIO 2017


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

Articoli correlati


Potrebbe interessarti anche