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In questi giorni si sta facendo un gran dibattito sulla questione del cd. “Ius soli” senza, in molti casi, nemmeno sapere che cosa esattamente preveda la proposta di riforma.
Facciamo dunque un po’ di chiarezza.
La disciplina dell’acquisizione della cittadinanza italiana attualmente vigente è contenuta nella risalente legge n. 91/1992.
Fino ad oggi, infatti, la cittadinanza italiana viene attribuita a tutti i figli, anche quelli adottivi, che abbiano almeno un genitore cittadino italiano (cd. Ius sanguinis), a coloro che nascono nel territorio della Repubblica da genitori stranieri purché abbiano mantenuto stabilmente la residenza in Italia fin dalla nascita e ne abbiano fatta richiesta entro un anno dal compimento dei 18 anni (Ius soli integrato dal criterio della stabile residenza in Italia e previa apposita richiesta), al coniuge di cittadino italiano dopo 2 anni dal matrimonio oppure al cittadino UE che risiede in Italia da almeno 4 anni o allo straniero che vi risieda da almeno 10 anni (cd. “naturalizzazione”).
Il disegno di legge n. 2092, già approvato dalla camera il 13 ottobre 2015 e bloccato per un anno e mezzo in commissione affari costituzionali, introdurrebbe il cd. “ius soli temperato” che prevede l’acquisto della cittadinanza italiana per i bambini nati in Italia che abbiano almeno un genitore in possesso del permesso di soggiorno permanente o del permesso di soggiorno europeo di lungo periodo. Nemmeno in questo caso, però, l’acquisto della cittadinanza sarebbe automatico, in quanto resterebbe comunque subordinato ad un’apposita richiesta da presentare entro il compimento della maggiore età del minore: nel caso in cui la richiesta di cittadinanza non fosse avanzata prima della maggiore età, potrebbe essere richiesta ancora entro 2 anni dal compimento dei 18 anni.
Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 3 luglio 2017