Il caso all’esame del Tribunale tratta di una cittadina italiana di origini indiane il cui consenso al matrimonio, celebrato in India, è stato estorto con violenza per le minacce gravi, anche di morte, ricevute dalla propria famiglia di origine.
Per il Tribunale di Modena alla donna veniva riconosciuta la possibilità di ottenere l’annullamento del matrimonio celebrato sotto costrizione all’estero.
Ci sono delle condizioni però: gli sposi non devono aver vissuto insieme per un periodo superiore all’anno e non deve esservi stata una completa vita coniugale successivamente al cessare delle minacce e della violenza.
matrimonio celebrato all’estero, perfettamente valido nel paese dove è avvenuta la celebrazione, può essere annullato in Italia se il consenso è stato dato sotto minaccia
Una giovane donna, cittadina italiana, che con nome di fantasia chiameremo Indira, afferma di essere stata costretta alle nozze perché minacciata sia dalla propria famiglia di origine sia da quella del futuro marito.
A riprova delle sue affermazioni, la donna indicava due testimoni che la conoscevano da anni e l’avevano aiutata nei momenti difficili della sua vicenda nonché registrazioni audio e video dalle quali emergevano le conversazioni dei genitori che dimostravano l’organizzazione delle nozze, le minacce provenienti dal padre che in una conversazione col futuro con suocero riferiva di essere disposto a tutto per far celebrare questo matrimonio, fino addirittura alla minaccia di uccidere la figlia qualora si fosse rifiutata.
Oltre, quindi, a dimostrare un difetto assoluto di consenso al momento della celebrazione delle nozze, Indira ha affermato di non aver mai vissuto insieme al marito successivamente al matrimonio né di aver avuto rapporti sessuali con lui nonostante i tentativi posti ripetutamente in essere dall’uomo, anche facendo ricorso all’uso della violenza.
Per tali fatti la donna aveva provveduto a depositare le denunce presso la Procura della Repubblica.
Alla luce di tutti gli elementi emersi, compreso il fatto che il marito non si era presentato in giudizio, ma aveva addirittura fatto ritorno in India, in via definitiva il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti di legge pronunciando l’annullamento dell’unione matrimoniale.
Per valutare i presupposti per l’annullamento del matrimonio, ma anche in caso di semplice separazione coniugale, sarà necessario ricorrere alla consulenza dell’avvocato matrimonialista o dell’avvocato divorzista.
Il consenso al matrimonio deve sempre essere libero e colui che si sposa non deve subire alcuna costrizione
Il nostro sistema giuridico garantisce la libertà matrimoniale: chi si approssima al matrimonio lo deve fare con un consenso libero e privo di condizionamenti.
Ne consegue che qualunque costrizione diretta o indiretta alla celebrazione del matrimonio diventa illecita.
Da questo diritto inviolabile alla piena libertà di assunzione del vincolo matrimoniale deriva anche il principio del “pentimento in tempo utile”, ovvero la possibilità di revocare il consenso alle nozze anche dopo un fidanzamento ufficiale con scambio dei doni e degli anelli.
Si tratta di un diritto di carattere personalissimo che non consente l’intervento di estranei: si pensi che è anche illecita l’eventuale disposizione testamentaria volta ad impedire o imporre le nozze con clausole del tipo: “nomino Tizio mio erede universale a condizione che si sposi con Caia”.
Sempre nel medesimo filone di libertà al matrimonio deve collocarsi l’abrogazione dell’articolo del codice penale che prevedeva l’estinzione di alcuni reati a sfondo sessuale qualora il colpevole di reato e la vittima si fossero sposati tra loro.
Il principio che si ricava è che nessuno può essere vincolato ad un accordo matrimoniale che non abbia accettato spontaneamente.
Il soggetto che si approssima alle nozze deve essere libero da condizionamenti e quindi la volontà di contrarre matrimonio deve essere cosciente e libera.
Una problematica spinosa si pone con riferimento ai cosiddetti matrimoni combinati o, per essere più realisti, dei matrimoni forzati, che se in Italia certamente da parecchi decenni sono pressoché scomparsi, possono tornare all’attenzione del Giudice soprattutto in quei casi di matrimoni celebrati all’estero in paesi in cui tali prassi sono ancora socialmente accettate e giuridicamente consentite.
Vi sono sostanziali differenze tra il matrimonio combinato e il matrimonio forzato, ovvero celebrato su pressioni, della famiglia o della comunità di appartenenza. Il matrimonio viene accettato come male minore perché si teme che il rifiuto possa condurre a lesioni fisiche o addirittura, come leggiamo nei casi di cronaca, alla morte.
Sarà necessario consultare un avvocato matrimonialista al fine di comprendere la natura e la gravità delle minacce perché un semplice consiglio o indicazione a scegliere una determinata persona o la rappresentazione di un vantaggio sociale, non valgono di per sé sole ad integrare il concetto di minaccia tale da essere in presenza di un “matrimonio forzato”.
il Matrimonio forzato, celebrato in India dove è consentito, può essere valido anche in Italia?
Nel caso di Indira, il matrimonio è stato celebrato in India paese nel quale il diritto vigente nel paese, rivolto a tutti i cittadini, coesiste con altri diritti “personali” ovvero appartenenti al settore delle relazioni familiari oppure applicabili a seconda dell’appartenenza a una determinata fede religiosa.
In questo paese il matrimonio forzato è difficile da sradicare perché fa parte da secoli del modo di vivere: i nubendi non hanno un ruolo da protagonisti nel matrimonio, ma le nozze sono gestite dalle famiglie di origine in un clima patriarcale caratterizzato da dinamiche del tutto peculiari.
Tuttavia, anche se l’unione coniugale è avvenuta in India, ed una delle protagoniste era una cittadina italiana, in materia di annullamento di matrimonio si applicherà la legge italiana quindi il matrimonio, ancorché celebrato all’estero tra una cittadina italiana e uno straniero, deve rispettare gli stessi requisiti che sarebbero previsti se il matrimonio si fosse celebrato in Italia, ove un matrimonio con un consenso non libero è un matrimonio invalido.
Sarà poi l’avvocato matrimonialista o l’avvocato divorzista ad indicare le modalità concrete con le quali sarà possibile procedere con l’annullamento del matrimonio.
l’ Annullamento del matrimonio può essere pronunciato solo se non vi è stata coabitazione per più di un anno dopo il cessare della violenza
Il principio del cosiddetto “favor matrimoni” prevede che vi sia una condizione ostativa all’annullamento, nei casi in cui vi sia stata coabitazione protratta per più di un anno dal momento in cui la violenza o le pressioni sono cessate e non sia più possibile agire con l’azione di annullamento.
Convivere come coniugi significa avere una consuetudine di vita comune, coabitare in modo stabile e con continuità in modo tale da costituire legami familiari.
In sintesi, possiamo dire che l’atto matrimoniale invalido può essere sanato quando il rapporto coniugale viene comunque vissuto come tale: il vivere quotidianamente un rapporto matrimoniale fa presumere che esso sia stato contratto in modo valido.
La convivenza, che costituisce la base materiale dell’unione, deve essere percepita socialmente e posta in essere con comportamenti e fatti non equivoci.
Nel caso di Indira, ella è riuscita a dimostrare di non avere mai avuto rapporti sessuali col marito e di non aver mai vissuto con lui dopo il matrimonio.
Il matrimonio non è quindi valido perché da un lato prima della celebrazione delle nozze vi è stata violenza psicologica messa in atto anche dalle rispettive famiglie al fine di imporre il matrimonio e, dall’altro lato, la nullità del matrimonio non è neppure stata sanata dalla protratta convivenza coniugale successiva al matrimonio forzato.