Il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi economicamente

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L’articolo 155 quinquies del Codice civile (secondo le modifiche introdotte dalla Legge n. 54 del 2006) prevede la possibilità di riconoscere ai figli maggiorenni, non autonomi dal punto di vista economico, un assegno periodico di mantenimento.

In epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 54 del 2006, in assenza di previsioni normative esplicite sul punto, la giurisprudenza si era orientata nel senso di ritenere che l’obbligo dei genitori di mantenere ed istruire i figli non potesse cessare in modo automatico al momento del raggiungimento della maggiore età degli stessi, ma dovesse proseguire fino a quando i figli fossero stati in grado di provvedere a se stessi.
Le decisioni dei giudici successive all’entrata in vigore della norma sopra richiamata, pur confermando la posizione sopra esposta, hanno chiarito che, in sede di separazione o divorzio, il giudice è tenuto a valutare le condizioni effettive del figlio maggiorenne, e quindi se questi sia economicamente autonomo e se la mancanza di un’attività lavorativa dipenda da sua colpevole inerzia. Il giudice, pertanto, al fine di determinare o meno il contributo al mantenimento a carico del genitore, deve valutare in concreto l’impegno del figlio e il suo comportamento ed accertare se questi abbia saputo o meno trarre profitto dalle opportunità che gli sono state offerte dai genitori. In particolare il giudice è tenuto a valutare se le possibilità di lavorare del figlio maggiorenne siano connesse a prospettive di guadagno stabili e sicure: non potranno pertanto avere peso in tal senso ipotesi di lavoro precario o non conformi al livello di istruzione ricevuta.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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