Disconoscimento di paternità: via libera al test del DNA ma entro 5 anni

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In caso di nascita del figlio durante il matrimonio la legge attribuisce presuntivamente la paternità al marito della madre, in base ad una regola antica che presuppone coniugi fedeli.
Se questa presunzione legale ben si giustifica nella gran parte dei casi, può tuttavia accadere che la paternità non sia del marito, nonostante la nascita nel matrimonio.
Per sanare questa discrepanza tra verità di legge e verità di sangue l’ordinamento ha previsto il rimedio del disconoscimento di paternità.

Fino alla riforma del 2013 questa azione era subordinata alla previa prova di una delle sue tre condizioni di ammissibilità, cioè la mancata coabitazione tra i coniugi, l’impotenza del marito o l’adulterio della moglie tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita.
Il Dlgs. 154/2013 ha riformato la normativa prevedendo più semplicemente che “Chi esercita l’azione è ammesso a provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre”, sostituendo il vecchio sistema casistico con una nuova fattispecie più elastica a prova sostanzialmente libera, in cui assume prevalenza il test del DNA o anche la sola richiesta di tale esame, dato che il giudice può ricavare un indizio a sfavore di chi rifiuta il test ingiustificatamente.
Se da un lato provare il difetto di paternità diventa più agevole, dall’altro il legislatore ha posto un limite: decorsi cinque anni dalla nascita del figlio il marito non potrà più disconoscerne la paternità.
Si è trovata così una soluzione di compromesso: da una parte si omaggia la verità biologica semplificando le prove, dall’altra si tutela l’interesse del bambino alla stabilità facendo prevalere l’affetto e l’amore costruito negli anni.

Articolo pubblicato su ECO DI BLIELLA del 15 luglio 2014


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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