Dipendente negligente? Lecito controllarlo con falso profilo Facebook

Categorie:

Approfondimenti
|

Il caso riguarda un operaio licenziato per giusta causa per i continui accessi Facebook e le telefonate private durante l’orario di lavoro.

Tali fatti erano stati accertati attraverso la creazione, da parte del responsabile dell’ufficio risorse umane, di un falso profilo Facebook dal quale era stata trasmessa una richiesta di amicizia all’operaio: in questo modo era stato possibile controllare il numero di accessi giornalieri ed il tempo di permanenza on-line del dipendente.

Avendo sfruttando abusivamente per propri fini privati la rete Internet e ADSL del datore di lavoro, l’azienda ha comunicato il licenziamento per giusta causa.

Ma è lecito che il datore di lavoro controlli i propri dipendenti con falsi profili Facebook?

La Cassazione è intervenuta sul caso, affermando che la creazione del falso account non costituisce di per sé violazione dei principi di buona fede e correttezza, trattandosi di una mera modalità di accertamento dell’illecito commesso dal lavoratore, non invasiva né induttiva all’infrazione, avendo costituito un semplice “stimolo” cui il lavoratore ha consapevolmente aderito.

L’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori impone il previo accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o con l’Ispettorato del Lavoro prima di installare impianti di controllo dei lavoratori a distanza: tale norma, tuttavia, si applica soltanto quando il controllo è diretto a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni di lavoro.

Nel caso di specie, invece, si trattava di tutelare i beni del patrimonio aziendale e di impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti: ci si trova dunque fuori dall’ambito dell’art. 4.

Se si tratta di tutelare beni aziendali o di contrastare comportamenti illeciti dei dipendenti, è lecito anche controllare con falsi profili Facebook.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA del 12 marzo 2018


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

Articoli correlati


Potrebbe interessarti anche