Dare un nome al proprio figlio

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Un appassionato delle corse ippiche chiamò il proprio pargolo “Varenne ”. Un altro appassionato di cinema ebbe l’ardire di chiamarlo “Tyrone power ”, mentre negli anni ’80, più di un bambino a Napoli ricevette in dono dalla famiglia il nome di “Diegomaradona”.

Questi sono soltanto alcuni dei nomi più stravaganti, ma l’elenco potrebbe essere infinito: quante volte ci è capitato di imbatterci in nomi di battesimo buffi, ridicoli o persino vergognosi per il povero ed inconsapevole bambino?
Ma per la legge non sempre (per fortuna) tutto è permesso: vi sono infatti alcuni limiti alla “creatività ” dei genitori. Il decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, infatti, specifica che “è vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi”.
Cosa succede, però, se un genitore particolarmente insistente vuole fare di testa sua? Qui entra in gioco l’ufficiale dello stato civile, che avverte la mamma o il papà del divieto e, se il genitore persiste nella sua determinazione, deve redigere l’atto di nascita e dare immediatamente notizia al Procuratore della Repubblica.
Questa è una differenza fondamentale con la previgente legge: diversamente da come accadeva un tempo, l’ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi di attribuire al bambino il nome scelto dal genitore. Deve però darne avviso alla Procura ove inizierà un procedimento giurisdizionale prima di verifica e poi, eventualmente, di rettificazione del nome.
Per esempio, oggi, la nota cantante Giorgia probabilmente si chiamerebbe Georgiainmymind, come ha sempre raccontato che avrebbe voluto chiamarla il padre, mentre all’epoca (intorno agli anni ’70), l’ufficiale dello stato civile rifiutò di attribuire questo nome.

Articolo pubblicato su ECO DI BLIELLA dell’8 luglio 2013.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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