Da oggi in poi semplicemente “figli”

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Unanimemente riconosciuto come genio tout court non solo della storia italiana e del suo Rinascimento culturale, ma dell’umanità intera, Leonardo di ser Piero da Vinci, universalmente noto come Leonardo, fu il frutto di una relazione illegittima tra il notaio Piero da Vinci e Caterina, donna – anzi, poco più che bambina dati i suoi 13 anni– di umili origini.

L’autore del Cenacolo, dunque, era, per usare un termine fortunatamente caduto in disuso, un “ figlio illegittimo”, un figlio nato al di fuori del sacro vincolo del matrimonio.
Condizione che in vita gli causò non pochi problemi, legati anche all’eredità del padre, contesa da ben dodici tra fratelli e sorelle consanguinei invece legittimi, seppur nati da matrimoni diversi.
Tutto ciò accadeva tra XV e XVI secolo, in luoghi “illuminati” quali la Toscana medicea e la Milano sforzesca. Passati i secoli, in Italia la riflessione sulla condizione dei figli non legittimi si è svolta con un certo ritardo rispetto a quanto accaduto in altri paesi europei, e solo molto recentemente (in particolare con la recentissima legge 10 dicembre 2012, n. 219) si è giunti a stabilire che «tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
Per capire la situazione italiana è necessario prendere le mosse dalla legge fondamentale del nostro Stato, la Costituzione, e in particolare dall’art. 29, secondo il quale «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare».
Il matrimonio è dunque espressamente indicato in questo articolo come fondamento stesso dell’idea di famiglia italiana. Immediatamente dopo, però, all’art. 30, si specifica che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. […]

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima». Un primo tentativo di fare un po’ d’ordine in materia di figli “illegittimi” fu portato avanti a metà anni Settanta, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, il cui obiettivo era, in un periodo tanto infuocato dal punto di vista dei cambiamenti socio-culturali, rendere il diritto di famiglia più coerente con i nuovi costumi che andavano affermandosi già dal ’68.
Un deciso cambio di rotta rispetto al codice civile del 1942, che contrapponeva in modo ancora piuttosto netto “figli legittimi” e “figli illegittimi”, con i primi soltanto a godere di piena tutela. Ma la legge del 1975, pur riuscendo a mettere da parte alcune norme ormai evidentemente datate (ad esempio quella che vedeva nel marito il “capo della famiglia”), non volle introdurre la completa uguaglianza tra figli “legittimi” e “illegittimi”. Obiettivo che, come si diceva, solo la recentissima legge 219/2012 è riuscita finalmente a realizzare.
Ancora una volta hanno sicuramente avuto peso determinante i profondi cambiamenti avvenuti negli ultimi 30 anni a livello sociale e culturale, ma non è da sottovalutare l’importanza che, in una simile scelta legislativa, ha rivestito il progresso scientifico-tecnologico: basti pensare alla scoperta e conseguente utilizzo del DNA, capace di determinare oltre ogni ragionevole dubbio il rapporto di filiazione, lasciando così ben poco valore effettivo all’antico detto latino mater semper certa est, pater numquam.
«Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico», dunque. Presa di posizione che, a livello non solo simbolico, si è voluta sottolineare abolendo nella suddetta legge qualsiasi aggettivo dal termine “figlio”: non esistono più, insomma, “figli naturali” e “figli legittimi”, solo, semplicemente, “figli”.
Ogni figlio ha dunque il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito, che sia nato all’interno del sacro vincolo matrimoniale oppure no, in attuazione del già citato art. 30 della Costituzione. Oggi, pertanto, la dichiarazione redatta da Antonio, nonno di Leonardo, secondo cui nella sua casa di Vinci, nei pressi di Firenze, viveva «Lionardo, figliuolo di detto ser Piero, non legittimo nato di lui e della Chaterina» sarebbe non corretta anche se, per fortuna, in famiglia il futuro genio fu sempre trattato con amore.
Si può dunque affermare con sicurezza che oggi, nella legislazione italiana, tutti i figli, senza ulteriori specificazioni, sono uguali, così come i diritti di cui godono e i doveri che devono osservare (rispettare i genitori, contribuire con i propri redditi al mantenimento della famiglia ecc.).
Cosa che, va da sé, oltre a segnare il definitivo tramonto di ogni forma di discriminazione per quanto riguarda la filiazione non matrimoniale, dà anche luogo a una serie di riflessioni sul concetto stesso di famiglia nel nostro paese: in Italia al declino della “famiglia legittima” corrisponde sempre più lo sviluppo della “famiglia di fatto”, una famiglia “nucleare” e non più patriarcale che ruota intorno ai singoli più che alla coppia.
Ma, in un cortocircuito di leggi con diverse e talvolta inconciliabili interpretazioni e una società che muta sempre più velocemente, si pone adesso il problema della coerenza di questo nuovo assetto familiare con il già citato art. 29 della Costituzione, secondo cui il matrimonio è e continua a rimanere l’elemento costitutivo di ciò che ancora, intendendo forse ognuno qualcosa di diverso, continuiamo a chiamare famiglia.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 15 luglio 2013


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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