Convivenza more uxorio o famiglia di fatto

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Con il termine “famiglia di fatto” o “convivenza more uxorio” o “unioni civili” si intende l’unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio, “secondo il costume (mōre) matrimoniale (uxōrio)”. La famiglia di fatto si distingue per l’espressione della libera scelta del singolo individuo di non costituire un vincolo formale e di fondare il rapporto solo sul sentimento di affetto e di amore.

Nonostante il fenomeno in ambito sociale abbia assunto notevole rilevanza, l’ordinamento giuridico riconosce e tutela solo la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili. Gli elementi essenziali della convivenza more uxorio sono la comunità di vita, la stabilità temporale e l’assenza del legame giuridico del matrimonio.

La convivenza more uxorio è come istituzione sociale tutelata dal dettato dell’art. 2 della Costituzione. A livello di legislazione ordinaria e speciale sono stati attribuiti degli effetti giuridici alla convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti. La coppia non fondata sul matrimonio come nasce così può cessare, diversamente per la famiglia legittima ove specifiche norme e leggi speciali regolamentano l’istituto della separazione e del divorzio.

Con lo scioglimento della convivenza possono sorgere questioni in merito a:

  • abitazione familiare; contratto di locazione;
  • acquisti compiuti durante la convivenza;
  • assegno di mantenimento;
  • donazioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
  • rapporto di lavoro nell’impresa familiare;
  • assegnazione di alloggio in edilizia economica popolare;
  • diritti successori;
  • altri effetti patrimoniali.

Abitazione familiare e sua assegnazione
Prima della sentenza n. 166/1998 della Corte Costituzionale, il convivente non proprietario dell’abitazione o non titolare di un diritto di godimento era considerato un ospite e non poteva far valere nessun tipo di pretesa. Oggi, invece, è riconosciuto un “diritto di possesso” in capo al convivente che fosse stato allontanato dall’abitazione familiare e da far valere mediante le vie legali. In presenza di figli la casa familiare, indipendentemente da chi sia il titolare del diritto di proprietà, debba essere assegnata al genitore affidatario al solo fine di tutelare gli interessi primari della prole.

Rapporto di locazione
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 404/1988 ha riconosciuto al convivente il diritto di succedere nel contratto di locazione in caso di morte del compagno conduttore dell’immobile e anche quando questo si sia allontanato dall’abitazione per cessazione del rapporto di convivenza, in presenza di figli.

Acquisti compiuti durante la convivenza
Non è riconosciuto un regime di comunione legale tra conviventi. Chi ha compiuto l’acquisto è proprietario del bene, a meno che il compagno dimostri che l’azione ha scopo di indebito arricchimento poichè nell’acquisto è compresa una propria partecipazione materiale o morale.

Assegno di mantenimento
Non esiste alcun obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento poichè manca il presupposto di legge e cioè un’unione fondata sul matrimonio.

Donazioni compiute da uno dei conviventi in favore dell’altro
Le donazioni in denaro o non fatte da uno dei conviventi a favore dell’altro non sono comprese nella disciplina regolamentata per la famiglia legittima; nel momento in cui vengono compiute, non possono più essere richieste da chi le ha effettuate.

Rapporto di lavoro nell’impresa familiare
Una volta era esclusa la retribuzione del familiare per la prestazione resa nell’impresa familiare in ragione di una presunzione di gratuità che nasceva dal vincolo affettivo. Successivamente, l’introduzione dell’art. 230 bis c.c. ha eliminato il principio di gratuità. Ma l’articolo suddetto può essere utilizzato a favore del convivente solo se sussiste la prova di un preesistente rapporto di lavoro e la prova del carattere di continuità della prestazione eseguita dallo stesso.

Assegnazione di alloggio in edilizia economica popolare
È riconosciuto al convivente il diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio popolare qualora egli appartenga al nucleo familiare grazie alla sentenza n. 559/1989.

Diritti successori
Non esistendo lo status giuridico di coniuge, il convivente more uxorio potrà ottenere una quota dell’eredità solo mediante un testamento effettuato dal defunto, testamento che non dovrà comunque ledere la porzione che, per legge, spetta agli eredi diretti come i figli.

Altri effetti patrimoniali
I rapporti di convivenza more uxorio possono avere effetti e conseguenze patrimoniali, anche nei confronti dei terzi. Nel caso in cui vi sia un convivente separato o divorziato, obbligato a prestare l’assegno di mantenimento o quello divorzile, nella determinazione dell’assegno deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare. Nel caso di persona separata o divorziata che percepisce l’assegno di mantenimento o quello divorzile: nella determinazione dell’assegno deve essere considerata la costituzione del nuovo nucleo familiare.

Accordo di convivenza
Sempre più coppie decidono oggi di avviare una convivenza, scelta determinata da ragioni di tipo economico, legale o semplicemente culturale e di scelta di vita. Convivere significa anche accettare una situazione di fatto che non garantisce alcuna tutela in caso di cessazione del rapporto o nell’ipotesi di una prematura morte di uno dei compagni, o ancora, e più semplicemente, nel caso in cui sia necessario distinguere chiaramente i ruoli e l’apporto di ciascun convivente alla vita comune. Un accordo di convivenza (o patto di convivenza) consente di regolare le questioni economiche e patrimoniali, anche per il caso di rottura del legame o di scomparsa prematura di uno dei conviventi. Possono stipulare il contratto le coppie di non coniugati che abbiano intenzione di intraprendere un rapporto stabile e duraturo di convivenza.

Il contratto di convivenza potrà avere ad oggetto:

  • la scelta e le spese per l’abitazione comune
  • i diritti ereditari e di successione tra i conviventi
  • la disciplina delle spese comuni la disciplina dei doni l’inventario, il godimento, la disponibilità e l’amministrazione dei beni comuni
  • i diritti acquistati in regime di convivenza
  • le incombenze e i reciprochi diritti in caso di cessazione della convivenza.

Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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