“Contratti di convivenza”: cosa sono e a cosa servono

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Finora passati inosservati, messi in ombra dalla dilagante polemica sulla stepchild adoption e dalla regolamentazione delle unioni civili tra omosessuali, sono in realtà una delle grandi novità previste per le coppie eterosessuali dal disegno di legge Cirinnà: si tratta dei “contratti di convivenza” che i conviventi more uxorio possono stipulare per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta sotto pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata con firma autenticata dal notaio o dall’avvocato.

Può contenere l’indicazione della residenza comune dei conviventi, le modalità di contribuzione reciproca al ménage familiare e la scelta del regime patrimoniale che sarà, salvo diversa indicazione, la comunione dei beni.

Il contratto di convivenza sarà irrimediabilmente nullo se concluso da persona sposata o che ha già costituito un’unione civile o una convivenza registrata con altra persona, se concluso da due persone minorenni o legate da vincoli di parentela o in stato di interdizione giudiziale oppure se contratto da persona condannata per omicidio tentato o consumato del coniuge del partner.

Esclusi questi casi limite, qualunque coppia di conviventi more uxorio può stipulare il contratto di convivenza che potrà essere sciolto per 4 cause: per accordo delle parti; per recesso unilaterale; per morte di uno dei contraenti o per matrimonio o unione civile tra i due conviventi o tra un convivente e una terza persona.

La risoluzione del contratto per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Se il convivente recedente ha la disponibilità esclusiva della casa familiare dovrà concedere, a pena di nullità, all’altro convivente un termine non minore a 90 giorni per lasciare la casa.

 

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 14 marzo 2016


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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