ASCOLTO DEL MINORE: COSA E’ CAMBIATO CON LA RIFORMA CARTABIA

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Per coloro che si interessano al diritto di famiglia sia per motivi professionali, sia per vicende familiari o per  pura curiosità è noto che dallo scorso 28 febbraio 2023 le procedure di divorzio giudiziale e di separazione giudiziale, al pari di altri istituti, sono stati oggetto di modifica ad opera della cosiddetta  riforma Cartabia, ovvero la prima  riforma organica in materia di giustizia approvata dal Parlamento, su iniziativa dell’allora  Ministro della Giustizia,  Marta Cartabia: questa  riforma ha introdotto una procedura parzialmente diversa dalla precedente per le questioni riguardanti i temi della  famiglia, e  viene  applicata  anche ai casi di separazione giudiziale e divorzio giudiziale.

Tra le novità che troviamo all’interno delle procedure di  separazione giudiziale e divorzio giudiziale, nonché della regolamentazione dei rapporti dei figli nati fuori dal matrimonio, vi è quella dell’ascolto del minore. Non si tratta di una novità in senso assoluto poiché l’istituto già esisteva in precedenza, ma di un nuovo modo di applicare  lo stesso.

IN COSA CONSISTE L’ASCOLTO DEL MINORE? QUANDO PUO’ ESSERE PREVISTO?

La legge di riforma regolamentando il ricorso per separazione e divorzio giudiziale e altri procedimenti in materia di famiglia, ha attribuito particolare attenzione al ruolo e alla tutela dei minori. E’ stato previsto, infatti, l’obbligo di ascoltare i minori che abbiano però compiuto i 12 anni d’età o anche più piccoli se già capaci di discernimento, in tutte le cause che li riguardano, in particolare nelle cause di separazione e divorzio, al fine di valutare le loro opinioni tenuto conto dell’età e della maturità.

Nel corso  di procedimenti consensuali, l’ascolto del minore è facoltativo e rimesso all’apprezzamento del  giudice, ovvero avrà luogo soltanto se il Giudice lo riterrà necessario.

E’ POSSIBILE ASCOLTARE IL MINORE NEL CASO IN CUI RIFIUTI I CONTATTI CON L’ALTRO GENITORE?

Uno dei casi in cui è previsto l’ascolto del minore è quando lo stesso rifiuti di avere contatti con un genitore oppure se uno dei due genitori ostacoli il rapporto con l’altro.

Il Giudice può anche intervenire quando un genitore non soltanto ostacola il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l’altro genitore ma anche quando è compromessa  la conservazione di legami significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo.

Sarà in questo caso che  il Giudice disporrà l’ascolto del minore, in tal modo cercando di comprendere le ragioni di fondo di questo rifiuto.

Si tratterà di capire se vi siano  gravi comportamenti che giustificano l’allontanamento di un figlio dall’altro genitore come è il caso ad esempio di maltrattamenti, violenze o abusi oppure se invece, come qualche volta capita, il figlio sia stato “manipolato”.

Capita purtroppo che uno dei due genitori  tenti, magari per vendicarsi di un adulterio, di mettere il figlio contro l’altro genitore o di isolarlo dall’altro ramo familiare (si pensi al classico caso della donna tradita dal marito che, per castigare il partner, mette il figlio contro il padre o contro l’intera famiglia paterna).

Per capire la reale fondatezza di un eventuale rifiuto di un figlio verso il proprio genitore e per adottare i provvedimenti più opportuni a favore di una crescita sana ed equilibrata dei figli minori, il Giudice ha dunque il dovere di indagare i reali motivi del rifiuto e quindi di procedere all’ascolto del minore in casi come questi.

ASCOLTO DEL MINORE SOLTANTO SE HA COMPIUTO 12 ANNI O SE E’ CAPACE DI DISCERNIMENTO

Va però fatta una precisazione importante: l’ascolto del minore è previsto soltanto in favore dei figli che abbiano già compiuto i 12 anni o, anche di età inferiore, ma purché “capaci di discernimento” pertanto il Giudice non  potrà procedere all’ascolto giudiziale di un bambino di quattro anni ma lo si potrà fare, ad esempio, nei confronti di un ragazzino  di 11 anni. Quindi se ci sono forme di manipolazione di un genitore nei confronti di un bambino molto piccolo (al di sotto dei 12 anni o comunque incapace di discernimento) l’altro genitore non potrà richiedere l’audizione del minore ma dovrà invocare a sua difesa altri strumenti, quali la nomina di un curatore speciale che rappresenti il figlio o la nomina di un consulente tecnico del giudice, che potrà essere uno psicologo infantile o un neuropsichiatra che abbia le competenze giuste per interfacciarsi con un bambino di quattro anni e cercare di capire che cosa sta realmente accadendo.

L’istituto dell’ascolto del minore nel nostro Ordinamento, ha assunto una rilevanza crescente anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento. Tutte le legislazioni europee la prevedono ed anche la legislazione della Comunità Europea.

Oggi il minore ha un vero e proprio diritto ad  esprimere la propria opinione in tutte le questioni e le procedure che andranno ad incidere nella sua sfera individuale: le opinioni del minore, per esplicita previsione normativa, devono essere tenute in debita considerazione da parte del giudice, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità, conformemente ai principi stabiliti a livello sovranazionale dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (ratificata dall’Italia con legge 176/1991), dalla Convenzione Sulla Protezione Dei Minori e sulla Cooperazione in Materia di Adozione Internazionale dell’Aja del 29 maggio 1993, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea firmata Nizza il 18 dicembre del 2000 e dal Regolamento UE 2019/1111 del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2019 a tutela dell’autodeterminazione della personalità del minore e a garanzia delle sue aspettative.

Il Codice civile nella sua versione riformulata, ha dunque inteso riconoscere una maggiore centralità al ruolo rivestito dai minori nei processi, rendendoli parte attiva e non più passiva, delle decisioni che li riguardano e prevedendo espressamente che i figli debbano essere ascoltati in tutte le questioni e le procedure che li concernono, quindi, a maggior ragione, anche quando si discuta della loro collocazione prevalente, dei loro tempi di permanenza e dei loro bisogni morali e materiali.

Lo scopo principale dell’ascolto è fare chiarezza sugli interessi, i desideri e bisogni dei figli: in questo modo i minori potranno essere considerati “soggetti di diritto”, e non più “oggetti” di una rivendicazione genitoriale, poiché – superata l’età del discernimento – i minori vengono considerati in grado di esprimere un’opinione circa ciò che possa rappresentare il loro “miglior interesse”.

POSSIBILITA’ DI RIDUZIONE  DEI TEMPI DEL PROCESSO

La suindicata riforma ha  previsto  che nel caso in cui il Giudice quando debba intervenire ascoltando il minore, al fine di indagare  sulle cause del rifiuto ad incontrare  l’altro genitore, sia possibile abbreviare i tempi processuali.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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