Alunno investito da un auto perché lasciato attraversare la strada da solo? L’autista dello scuolabus rischia il carcere

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Il dovere giuridico di proteggere i minori, garantendo la loro vita e incolumità fisica spetta primariamente ai genitori.

In assenza dei genitori, il ruolo di garanti dell’incolumità dei minori può essere delegato ad altri adulti come la baby sitter, l’insegnante o l’autista dello scuolabus.

Che si tratti dell’uscita da scuola o della fase del trasporto verso casa, l’adulto – in qualità di “vice genitore” – ha specifici doveri di custodia e sorveglianza che, se violati, possono condurre a responsabilità penale.

Nel 2004, infatti, la Cassazione ha condannato l’autista dello scuolabus per abbandono di minore per aver lasciato scendere da solo il bambino a pochi metri dalla fermata prevista, senza appurare che fossero venuti i genitori a prenderlo. Il bimbo era poi stato investito riportando lesioni personali e l’autista dello scuolabus era stato ritenuto responsabile.

L’art 591 del Codice Penale, infatti, punisce l’abbandono di minore degli anni 14 con la pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se poi dal fatto deriva una lesione personale del minore, come in effetti accadde nel caso in esame, la pena è addirittura della reclusione da 1 a 6 anni.

Anche a voler mandare assolto l’autista ravvisando l’assenza di “dolo”, vale a dire la non intenzionalità e volontarietà dell’abbandono, il conducente potrebbe comunque rispondere per il reato di lesioni colpose mediante omissione, secondo la nota clausola dettata dall’ordinamento penale per cui “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”.

Non è dunque necessario il dolo, basta la condotta imprudente e negligente dell’autista per far scattare la responsabilità penale a suo carico per non aver impedito le lesioni subite dal minore.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA del 16 maggio 2016


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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