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L’affidamento dei figli in caso di separazione e di divorzio è disciplinato dalle norme introdotte con la Legge n. 54 dell’8 febbraio 2006. Il principio fondamentale è che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In sede di separazione o divorzio il giudice valuta sempre la possibilità che i figli minori siano affidati a entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati (affidamento esclusivo), sempre e comunque considerando l’esclusivo interesse della prole. Il giudice determina inoltre i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore, fissando la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione.
Il coniuge affidatario in via esclusiva avrà la potestà sui figli oltre all’amministrazione e l’usufrutto legale sui loro beni. Il genitore non affidatario conserverà l’obbligo (ma anche il diritto) di mantenere, istruire ed educare i figli, è tenuto a versare un assegno di mantenimento per la prole.
L’assegno viene versato mensilmente e devono essere corrisposte anche le somme relative alle spese considerate straordinarie (ad es. quelle scolastiche, ricreative, mediche, sportive o per le vacanze). L’importo, per legge, deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il giudice può anche stabilire un assegno a favore dei figli maggiorenni, da versare a loro direttamente, quando non abbiano adeguati redditi propri. L’art. 155-quater del codice civile stabilisce che l’interesse dei figli è anche determinante per stabilire a quale dei coniugi sarà assegnato il godimento della casa familiare.