Affidamento condiviso e mantenimento dei figli

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Le modifiche introdotte dalla legge n. 54/2006 Convivere senza sposarsi
Al fine di comprendere la questione relativa all’affidamento condiviso dei figli è necessario comprendere la portata innovativa della nuova legge.

La norma richiamata pone l’accento sull’importanza per i figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori benchè separati.
La norma richiamata si applica altresì nell’ipotesi di divorzio e di separazione di fatto dei genitori naturali.

La nuova disciplina prevede espressamente che, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento dei figli proporzionalmente al proprio reddito ed a tal fine, il giudice può stabilire il versamento di un assegno periodico valutando diversi elementi, ovvero:
– le attuali esigenze del figlio,
– il tenore di vita dello stesso quando viveva con i genitori,
– i tempi di permanenza presso il padre o la madre,
– le risorse patrimoniali dei genitori,
– i compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.

Al riguardo ci si è domandati, sia in dottrina che in giurisprudenza, se la riforma del 2006 abbia introdotto come regola principale il mantenimento diretto della prole da parte dei genitori, considerando la determinazione di un assegno periodico come eccezione.
In realtà, nonostante le posizioni contrastanti, la giurisprudenza non ha abbandonato la consuetudine dell’assegno periodico in considerazione del fatto che il genitore presso il quale il figlio dimora deve poter provvedere direttamente a tutte le esigenze dello stesso.
In conseguenza, anche dopo l’introduzione dell’istituto dell’affidamento condiviso, si riconosce al genitore presso il quale il figlio vive con stabilità ,il diritto a chiedere un assegno periodico a titolo di concorso per il mantenimento.


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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