Mi sposo: meglio la separazione o la comunione dei beni?

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Molto spesso rimaniamo stupiti di fronte alle battaglie legali che si scatenano in seguito alla separazione, battaglie che a volte ci ricordano le scene del celebre film “La guerra dei Roses”, e possono trasformarsi un guerre all’ulti – mo sangue proprio per impossessarsi di una maggiore fetta di patrimonio.

Quindi prima di giurarsi amore eterno bisognerebbe decidere, a mente lucida, quale regime patrimoniale dare alla propria unione. False convinzioni circa la separazione o la comunione dei beni possono portare a scelte sbagliate.

Con il termine “co mu ni on e” o “separazione” dei beni, si indica il regime patrimoniale che si intende dare agli acquisti effettuati dopo il matrimonio: tale regime è applicato per legge, in manca di diverso accorso a tutti i matrimoni celebrati dall’anno 1975 in poi. In tale regime, gli acquisti effettuati dopo la celebrazione del matrimonio costituiranno patrimonio comune, indipendentemente dall’intestazione del bene o dall’appartenenza del denaro impiegato per l’acquisto. Non tutti i beni però cadono in comunione dei beni seppur acquistati dopo le nozze: restano beni personali quelli ricevuti in eredità o per donazione e poche altre eccezioni. Invece nel regime di separazione dei beni ciascun coniuge è titolare esclusivo dei beni che acquista durante il matrimonio.

Ciò comporta il poter di vendere un bene o di disporne senza il consenso dell’altro. Tale scelta può essere effettuata o durante la celebrazione del matrimonio oppure in qualsiasi momento successivo davanti ad un notaio con atto pubblico. Se le parti non effettuano nessuna scelta, automaticamente si troveranno in comunione. La modifica del regime patrimoniale non ha efficacia retroattiva e vale solo per gli acquisti.

Articolo pubblicato su ECO DI BIELLA 03 marzo 2014


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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