Affido familiare: la nuova legge sulla “continuità affettiva”

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Da oggi le famiglie affidatarie hanno una corsia preferenziale nell’adozione: questa è la novità introdotta dalla legge n. 173/2015, cd. “legge sulla continuità affettiva”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre.

Garantire agli affidatari un canale prioritario nella procedura di adozione dovrebbe essere una regola naturale, scontata, considerato che i minori in regime di affido familiare hanno già trascorso un pezzo di infanzia o di adolescenza con loro.

La recentissima legge 173/2015 va a modificare la legge 184/1983 sull’adozione, introducendo quattro importanti novità.

In primo luogo, il Tribunale per i Minorenni nel decidere sull’adozione dovrà necessariamente tener conto dei significativi legami affettivi e dello stabile rapporto consolidatosi tra il minore e gli affidatari, acquisendo il parere dei servizi sociali e ascoltando direttamente il minore che ha compiuto i 12 anni o che è comunque capace di discernimento.

In secondo luogo viene tutelata la cosiddetta “continuità affettiva” nei casi in cui il bambino, dopo un periodo di affidamento, faccia ritorno nella sua famiglia d’origine o venga adottato da una nuova famiglia: in tutti questi casi agli affidatari sarà riconosciuto un diritto di vista per non recidere in modo netto il legame maturato durante la fase di affido.

La terza novità consiste in un maggior coinvolgimento degli affidatari nei procedimenti civili riguardanti i minori: nei casi di giudizi sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale, sull’affido o sulla dichiarazione di adottabilità la famiglia affidataria deve essere convocata e consultata a pena di nullità.

Infine da oggi anche l’affidatario potrà adottare il bambino orfano di entrambi i genitori, anche senza essere legato al minore da un vincolo di parentela.

Articolo Pubblicato su ECO DI BIELLA 16 novembre 2015


Scritto da Studio Avvocato Laura Gaetini

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